Alla stazione appaltante è sempre consentito verificare la correttezza del proprio operato
La stazione appaltante mantiene il potere di procedere in autotutela – anche escludendo...
Alla stazione appaltante è sempre consentito verificare la correttezza del proprio operato
04 Novembre 2019
La stazione appaltante mantiene il potere di procedere in autotutela – anche escludendo l’appaltatore – in ogni fase del procedimento di gara.
Nel caso trattato, in particolare, il Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, sentenza n. 788/2019 ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione per carenza dei requisiti richiesti (fatturato economico per poter concorrere) nonostante tale valutazione sia avvenuta successivamente alla fase di ammissione della gara (e quindi dopo una prima valutazione positiva sul possesso del requisito).
La vicenda
La stazione appaltante nella seduta pubblica di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa da parte del seggio di gara, procedeva con l’attivazione del procedimento di soccorso istruttorio “al fine di chiarire – sia per la mandante che per la mandataria - il contenuto dei servizi analoghi indicati all’interno del DGUE”.
La fase si concludeva positivamente in quanto i soggetti escussi producevano i documenti richiesti.
Solamente al termine del subprocedimento di valutazione della congruità delle offerte anomale si addiveniva all’adozione di un provvedimento di esclusione per mancato possesso del predetto requisito speciale. Ciò determinava l’immediata impugnazione dell’atto.
Le motivazioni del ricorrente
Per ciò che in questa sede interessa trattare, il ricorrente ha lamentato l’illegittimo operato della stazione appaltante accusata di avere effettuato “una seconda valutazione in ordine al possesso (…) dei requisiti di ammissione dopo che, (…), tale possesso era già stato positivamente riscontrato in una precedente fase del procedimento”.
Secondo le censure, “i provvedimenti di ammissione ed esclusione” avendo “lo scopo di dare certezza circa la compagine dei partecipanti alla procedura di gara” non possono “essere rimessi costantemente in discussione da parte dell’Amministrazione procedente.”
In sostanza, secondo il pensiero del ricorrente, una volta delimitato il perimetro dei partecipanti la stazione appaltante non avrebbe alcune prerogativa di intervento e in ogni caso, qualora decidesse di adottare dei provvedimenti estromissivi, sempre secondo il ricorrente, insisterebbe l’obbligo di attivare le garanzie procedimentali di cui all’articolo 7 e segg. della legge 241/90 (ovvero comunicare preventivamente la decisione di adottare un provvedimento di “secondo grado”).
La decisione
Il giudice, evidentemente, non viene persuaso dal ragionamento del ricorrente. Del resto, si legge in sentenza, l’orientamento costante in giurisprudenza ritiene “sempre sussistente il potere della stazione appaltante di agire in autotutela per emendare un errore in precedenza commesso che determini, come nel caso di specie, l’illegittima ammissione di un concorrente alla procedura concorsuale”.