La rinnovazione delle operazioni della commissione di gara dopo l’aggiudicazione
rinnovazione delle operazioni della commissione di gara dopo l’aggiudicazione
La rinnovazione delle operazioni della commissione di gara dopo l’aggiudicazione
23 Settembre 2019
Il Tar Lombardia, Milano, sez. IV, con la sentenza del 9 settembre 2019 n. 1955 si è pronunciato – tra gli altri – sul potere della stazione appaltante di “rinnovare/integrare” le valutazioni già espresse dalla commissione di gara disponendo ulteriori sedute dopo l’aggiudicazione.
Il caso
Nel caso di specie, la centrale di committenza della Regione Lombardia, indiceva una procedura aperta per l’aggiudicazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di un appalto, suddiviso in cinque lotti, per l’assegnazione di un servizio quinquennale di bonifica e sanificazione.
La congruità dell’offerta dell’aggiudicataria – semplificando – è stata oggetto di una “doppia” valutazione nel senso che, a fronte di un primo giudizio positivo, per alcuni rilievi espressi su detto giudizio, la stessa commissione di gara si è dovuta riunire con successive sedute peraltro ribadendo (ed integrando) il proprio giudizio favorevole (come detto sulla prima valutazione era già intervenuta l’aggiudicazione).
Questo modus operandi e le stesse valutazioni positive (reiterate) sono state oggetto di impugnazione da parte della seconda in graduatoria.
La posizione del ricorrente
In particolare, in relazione a queste censure, il ricorrente ha evidenziato la nullità dei nuovi verbali della commissione di gara rilevando che il collegio “è un organo straordinario e temporaneo dell’Amministrazione, i cui poteri si esauriscono con il sopraggiungere dell’aggiudicazione definitiva, la quale ne approva l’operato. L’aggiudicazione definitiva non è stata annullata, nemmeno in autotutela, e pertanto la Commissione avrebbe effettuato il riesame in carenza di potere”.
Inoltre, in una simile azione – sempre a detta del ricorrente – insisterebbe una intollerabile violazione dei principi generali del procedimento amministrativo considerato che il “nuovo” intervento della commissione di gara hanno concretizzato “una inammissibile integrazione postuma della motivazione”.
La decisione