DEVE RITENERSI LEGITTIMO IL TETTO AL SUBAPPALTO QUALORA ABBIA COME OBIETTIVO IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’
il comma 21 dell’art. 105 del Codice dei contratti stabilisce un limite al subappalto al 30% del...
DEVE RITENERSI LEGITTIMO IL TETTO AL SUBAPPALTO QUALORA ABBIA COME OBIETTIVO IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’
T.A.R. Lazio, nella sentenza 24 aprile 2020, n. 4183.
12 Maggio 2020
Deve reputarsi legittimo il tetto al subappalto qualora vi sia l’obiettivo di contrastare la criminalità.
E’ quanto afferma il T.A.R. Lazio, nella sentenza 24 aprile 2020, n. 4183.
Come noto, il comma 21 dell’art. 105 del Codice dei contratti stabilisce un limite al subappalto al 30% del valore contrattuale.
Tuttavia, in conformità a quanto disposto dall’art. dall’art. 1, comma 18, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Si evidenzia che la Corte di Giustizia della U.E. nella sentenza 26 settembre 2019 - causa C-63/18 - ha stabilito la non conformità al diritto U.E. della norma nazionale che prevede un limite al subappalto. Allo stato degli atti la questione rimane aperta, nel senso che non sono state fornite indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alla deroga dei limiti stabiliti dalla normativa nazionale summenzionata a fronte di un pronunciamento europero.
In tale quadro complessivo, assume rilevanza la sentenza del T.A.R. Lazio sopra richiamata.
Nel caso esaminato dai giudici, un RTI era stato escluso da una gara pubblica e, conseguentemente, aveva proposto ricorso verso il provvedimento di esclusione
Il ricorrente, tra i motivi di ricorso, aveva richiamato l’obbligo, per la stazione appaltante, di dare attuazione al recente orientamento della Corte di Giustizia, che aveva ritenuto incompatibile con l’ordinamento euro-unitario il limite alla quota subappaltabile previsto dall’art. 105 d.lgs. 50/2016, con la conseguenza che l’eventuale superamento del limite quantitativo previsto dal codice per il subappalto da parte del RTI ricorrente non costituiva una causa di esclusione.
I giudici non hanno condiviso il citato motivo di gravame, ritenendo irrilevante il richiamo operato dal RTI ricorrente alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 26 settembre 2019, causa C-63/19, che ha affermato che “la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi”.