I subappalti ed i subaffidamenti
presupposti che portano ad inquadrare le prestazioni erogate da un operatore economico...
I subappalti ed i subaffidamenti
La natura accessoria e non accessoria delle prestazioni
14 Luglio 2022
Una questione di costante incertezza interpretativa nelle gare per l’affidamento dei pubblici appalti è quella inerente l’individuazione dei presupposti che portano ad inquadrare le prestazioni erogate da un operatore economico nell’ambito dei subappalti e dei subaffidamenti.
La differenza assume rilevanza sostanziale, dato che solo ai primi si applicano la maggior parte delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice degli appalti pubblici.
Non si applicano, ad esempio disposizioni importanti come quella contenuta nel co. 4, lett. c) dell’art. 105, in base alla quale: “4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
………………………...
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare”.
Conseguentemente è di vitale importanza riuscire a riconoscere subito quando si ricada nell’ambito di una fattispecie o nell’altra.
Un interessante contributo, a tal fine, è arrivato dalla recente pronuncia del TAR Lazio-Roma, Sez. Prima Bis, sentenza 14 giugno 2022, n. 7826.
Le osservazioni prospettate dai giudici
I giudici del TAR Lazio hanno avuto modo di precisare che il discrimen tra subappalto in senso proprio e mero subaffidamento va tracciato considerando il carattere accessorio o meno delle prestazioni affidate al sub-contraente, in quanto la disciplina di cui all’art. 105 del Codice non si applica unicamente alle prestazioni meramente strumentali e solo funzionalmente collegate con quelle oggetto del contratto (ma ad esso estranee), come tali qualificabili ai sensi del comma 2 del menzionato art. 105 (cfr. Tar Pescara, sez. I, nn. 43/2018 e 199/2018)” (Cons. Stato, Sez. III, 4 marzo 2020, n. 1603).
Più in dettaglio, il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, mentre diversi dal subappalto sono i contratti che hanno ad oggetto quei beni e servizi dei quali l’impresa aggiudicataria necessita per poter, essa sola, eseguire la prestazione oggetto del contratto d’appalto (Cons. Stato, Sez. III, 22 luglio 2021, n. 5516).
Esempio chiarificatorio