Il “Decreto Semplificazioni II”
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 129 del 31 maggio 2021
Il “Decreto Semplificazioni II”
Analisi delle principali novità che impattano nella materia dei pubblici appalti
07 Giugno 2021
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 129 del 31 maggio 2021, Edizione straordinaria, è stato pubblicato il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.”
La nuova normativa è entrata in vigore il 1 giugno 2021.
Il Decreto è intervenuto a riformare la materia degli appalti pubblici con l’obiettivo di introdurre nuovi livelli di semplificazione, con particolare attenzione agli appalti che hanno a che fare con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), Piano che prevede investimenti finanziati attraverso il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica., nonché al PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR).
Il Decreto interviene anche a prorogare la maggior parte delle disposizioni introdotte dal primo Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120), ma anche a migliorare i livelli di trasparenza degli appalti (attraverso la riforma dell’art. 29 del Codice e il rilancio della Banca dati dei contratti pubblici) e a risolvere nodi giuridici particolarmente problematici come quello relativo al limite del subappalto (relativamente al quale vi è una chiara presa di posizione del Diritto europeo in merito alla legittimità di percentuali che possano comprimerne l’utilizzo da parte degli operatori economici).
Si riportano, di seguito, le principali novità introdotte dal Decreto.
Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC
L’art. 47 del Decreto stabilisce che le aziende, anche di piccole dimensioni (sopra i 15 dipendenti) che partecipino alle gare per le opere del PNRR e dei Fondi complementari e che risultino affidatarie dei contratti, hanno l’obbligo di presentare un rapporto sulla situazione del personale in riferimento all’inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali.
In caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’applicazione di penali e l’impossibilità di partecipare per 12 mesi a ulteriori procedure.
Nei bandi di gara saranno riconosciuti punteggi aggiuntivi per le aziende che utilizzano strumenti di conciliazione vita-lavoro, che si impegnino ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni, che nell’ultimo triennio abbiano rispettato i principi di parità di genere e adottato misure per promuovere pari opportunità per i giovani e le donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e degli incarichi apicali.
Salve motivate ragioni, le stazioni appaltanti includono nel bando l’obbligo per il partecipante alla gara di riservare a giovani e donne una quota delle assunzioni necessarie per eseguire il contratto. Tra i criteri per partecipare alle gare vi è anche l’impegno a presentare la rendicontazione non finanziaria sulla sostenibilità sociale e ambientale dei processi produttivi.
Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC
L’art. 48 del nuovo Decreto introduce una serie di misure di semplificazione in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.
Tra queste si rammenta l’autorizzazione all’utilizzo delle procedure negoziate senza bando, di cui all’art. 63 del Codice, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie possa compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.
Subappalto
L’art. 49 del Decreto interviene a modificare l’articolo 105 del codice dei contratti pubblici in materia di subappalto ponendo rimedio alle criticità sollevate dalla Commissione UE con la procedura di infrazione n. 2018/ 2273, con riferimento alla limitazione percentuale del subappalto.
Conseguentemente, viene abrogato l’articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 che prevedeva l’innalzamento del limite del subappalto dal 30 al 40 per cento fino al 31 dicembre 2021.
Entrando nello specifico, viene stabilito che:
- fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono comunque vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro;
– dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità. Inoltre, le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia;
– il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.
Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC
L’art. 50 del Decreto prevede semplificazioni nell’esecuzione dei contratti finanziati dal PNRR e PNC (vengono anche previsti premi di accelerazione).
In particolare, decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all’articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall’ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l’adozione delle determinazione relative all’esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l’unità organizzativa di cui all’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.
Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l’articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (che prevede, invece, che il contratto sia sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti).
La stazione appaltante prevede, nel bando o nell’avviso di indizione della gara, che, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento, nei limiti delle relative disponibilità, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all’articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle...