IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE E LA POSSIBILITA’ DI DISAPPLICAZIONE PER PROCEDURE APERTE AL MERCATO
La possibilità di disapplicare il principio di rotazione in caso di procedura aperta al mercato è...
IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE E LA POSSIBILITA’ DI DISAPPLICAZIONE PER PROCEDURE APERTE AL MERCATO
Rassegna di pronunce giurisprudenziali
04 Maggio 2020
La possibilità di disapplicare il principio di rotazione in caso di procedura aperta al mercato è stato oggetto, in tempi recenti, di un vivace dibattito giurisprudenziale.
Con il presente scritto si cercherà di fare il punto della situazione.
Come si rammenterà le Linee guida ANAC n. 4, al punto 3.6 dispone che “La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”.
Sulle affermazioni di ANAC si sono formati due orientamenti.
Secondo quello favorevole alla non applicazione del principio di rotazione qualora le procedure instaurate siano aperte al mercato troviamo il Consiglio di Stato, sez. III, 4/2/2020, n. 875, ove si afferma che sul rilievo che, anche alla stregua delle Linee guida n. 4 A.N.A.C., nella versione adottata con delibera 1° marzo 2018 n. 206, deve ritenersi che il principio di rotazione sia inapplicabile nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti.
Così anche il T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 22/10/2019, n. 805 afferma che il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36 co.1 d.lgs.n.50/2016, non trova applicazione nell’ipotesi in cui la stazione appaltante abbia fatto precedere l’invito da un’indagine di mercato volta ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di tutti gli operatori economici operanti sul mercato per l'affidamento del servizio in questione e, successivamente, abbia invitato tutti quegli operatori economici (tra cui il precedente affidatario) che avevano manifestato interesse, senza operare alcuna selezione e/o limitazione; una diversa interpretazione altrimenti opererebbe – paradossalmente rispetto alla ratio legis - in senso anti-concorrenziale.
Ancora, il T.R.A.G. Bolzano, sez. autonoma, 31/12/2019, n. 263 dispone che allorquando la stazione appaltante, pubblicando un avviso di indagine di mercato rivolto a qualunque operatore economico in possesso dei prescritti requisiti, apre l’affidamento al mercato dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’Amministrazione, ma significa non favorirlo.
Infine, il T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 20/11/2019, n. 993 dispone che una procedura negoziata con pubblicazione di un avviso sull’indizione della procedura e con invito di tutti gli operatori che hanno manifestato interesse senza alcuna esclusione o vincolo in ordine al numero massimo di operatori ammessi, va qualificata come procedura di tipo aperta per la quale non trova applicazione il principio di rotazione.
In senso...