IMPRESA DEFINITIVAMENTE ESCLUSA: NESSUN ACCESSO AGLI ATTI
Deve ritenersi assolutamente priva di legittimazione passiva l’impresa definitivamente esclusa da...
IMPRESA DEFINITIVAMENTE ESCLUSA: NESSUN ACCESSO AGLI ATTI
Deve ritenersi assolutamente priva di legittimazione passiva l’impresa definitivamente esclusa da una procedura d’appalto. Conseguentemente non è possibile accogliere l’istanza di accesso agli atti di gara.
13 Maggio 2019
Deve ritenersi assolutamente priva di legittimazione passiva l’impresa definitivamente esclusa da una procedura d’appalto. Conseguentemente non è possibile accogliere l’istanza di accesso agli atti di gara.
Lo ha stabilito il T.A.R., Lazio, Roma, sez. II sentenza 16 aprile 2019 n. 4945.
Nella sostanza i giudici hanno chiarito che la richiesta di accesso alla documentazione relativa all’offerta non può essere accolta laddove il provvedimento che l’operatore economico voglia impugnare sia nel frattempo divenuto ormai definitivo.
I giudici hanno preliminarmente rammentato quelli che sono i contenuti dell’art. 53, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.
Detto comma stabilisce che “Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.”
La disposizione risulta identica a quella riportata nell’art. 13, comma 1, del vecchio Codice dei contratti.
L’identità di formulazione assume particolare importanza, poiché ciò consente di sfruttare la copiosa giurisprudenza che si è formata sull’argomento.
Infatti, essa ha sostenuto che la disposizione di cui all’art. 53, comma 1 costituisce una “....... norma eccezionale la cui portata va limitata sia soggettivamente ad altro concorrente che proponga istanza di accesso alla stazione appaltante, che oggettivamente alla sola tutela in giudizio dei propri interessi”.
E ciò con la precisazione, avanzata dalla giurisprudenza più recente, che la disciplina generale degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 rimane, invece, applicabile (unicamente) per i terzi – ossia per i soggetti che si collocano al di fuori della platea dei concorrenti che competono per il bene della vita dell’aggiudicazione – in ragione del rinvio contenuto al comma 1 dell’articolo 53 alla legge n. 241 del 1990.