La disciplina della commissione giudicatrice tra codice appalti e regolamenti interni (parte seconda)
le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate sulla composizione della commissione...
La disciplina della commissione giudicatrice tra codice appalti e regolamenti interni (parte seconda)
a cura di Michela Deiana
26 Marzo 2020
Numero dei componenti e composizione della commissione di gara
Nei documenti di gara, ovvero in apposito regolamento, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione.
La stazione appaltante deve indicare:
1) numero di membri della commissione giudicatrice (3 o 5).
Al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione è opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero di commissari, di regola pari a 3 o 5 in situazioni di particolare complessità. Il numero dispari di componenti è un aspetto imprescindibile per garantire la funzionalità del principio maggioritario nell’ambito di un collegio perfetto qual è l’organo in questione[1].
2) compiti attribuiti alla commissione giudicatrice.
Il Codice dei contratti pubblici prevede che la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l’ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest’ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016.
Non possono, comunque essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla stazione appaltante. Nella valutazione dell’offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell’offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara. Le amministrazioni devono assicurare gli strumenti di ausilio ai commissari di gara per risolvere questioni di tipo amministrativo al fine di non determinare interferenze nel processo di valutazione delle offerte.
3) criteri per la scelta dei componenti/ Presidente.
La competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee, e non necessariamente anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto.
La commissione di gara deve essere composta da esperti nell'area di attività in cui ricade l'oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis a fini valutativi, dovendo ritenersi che la composizione plurale dell'organo è finalizzata a garantire proprio la presenza al suo interno di uno spettro ampio di competenze, senza esigere, necessariamente,[2] che l'esperienza professionale copra tutti gli aspetti oggetto della gara. Il requisito specifico del settore, cui si riferisce l’oggetto del contratto, implica che la competenza ed esperienza richiesta debba essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto.
Le competenze richieste devono essere valutate, quindi, considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell'Amministrazione, cui i criteri di valutazione sono funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere.
La composizione della commissione deve essere preordinata a garantire, complessivamente, che l'esperienza professionale copra tutti gli aspetti oggetto della gara e sia idonea, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea[3].
Tra i criteri di scelta possono essere previsti quello della competenza, la valutazione dei curricula, gli anni di esperienza maturati o il sorteggio.
A titolo meramente esemplificativo:
a) qualifica di dirigente ovvero qualifica di funzionario con anzianità di servizio alle dipendenze di un’amministrazione aggiudicatrice di almeno 5 anni;
b) esperienza nello svolgimento delle funzioni di commissario di gara, responsabile unico del procedimento, direttore dell’esecuzione del contratto o altre figure tecniche a supporto di quelle citate in procedure di gara per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori, ovvero percorso formativo specifico in materia di contrattualistica pubblica.
4) modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione.
In generale la commissione
a) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dell’integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara ovvero della lettera di invito;
b) in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, mediante un canale telematico che assicuri l’autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito;
c) successivamente, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice (sempre che siano pari o superiori a tre), ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 6 del Codice dei contratti pubblici appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.