La Legge Europea 2019-2020
Gazzetta Ufficiale 17/1/2022 n. 12
La Legge Europea 2019-2020
Le principali modifiche al Codice Appalti
21 Gennaio 2022
Sulla Gazzetta Ufficiale 17/1/2022 n. 12 è stata pubblicata la “Legge Europea 2019-2020” la quale ha apportato rilevanti modifiche al Codice dei contratti pubblici.
Si tratta della Legge 23 dicembre 2021 n. 238 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea).
La legge entra in vigore per i bandi pubblicati a partire dal 01/02/2022.
Detta normativa è stata varata per scongiurare una possibile procedura d’infrazione alla normativa europea, prevedendo una revisione di molteplici istituti giuridici.
Una prima modifica rilevante ha avuto riguardo l’art. 31 del Codice, riguardante la disciplina del RUP.
Come si ricorderà, il comma 7 del citato articolo prevede che nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento può proporre alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
Il comma 8 dell’art. 31 dispone che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure del Codice appalti e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Al sopra descritto comma 8, la Legge europea ha aggiunto un ulteriore periodo, precisando che il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.
Con riferimento all’art. 46 del Codice, la Legge europea aggiunge una ulteriore categoria di operatori economici che possono partecipano alle gare per servizi di ingegneria e architettura, ovvero: “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti”. Inoltre, la Legge Europea, ai fini della partecipazione degli operatori sopra menzionati, prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvederà ad individuare, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all’obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell’oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonchè all’obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.
Altre importanti modifiche sono state apportate all’art. 80 riguardante i requisiti di ordine generale degli operatori economici.
Prima di tutto viene eliminato da vari commi dell’art. 80 (commi1, 5, 7) il richiamo all’assenza di motivi di esclusione riferibili al subappaltatore dell’operatore economico partecipante alla gara.
In secondo luogo vengono ritenute rilevanti le violazioni non definitivamente accertate riguardanti gli obblighi fiscali solo per somme comunque correlate al valore dell’appalto.
In ogni caso il valore economico delle violazioni, per essere rilevante, non potrà essere inferiore ad Euro 35.000, contro gli attuali 5.000.
Si tratta, evidentemente, di una agevolazione per le imprese alle prese con la crisi pandemica e conseguentemente a corto di liquidità. La norma, quindi, contribuisce al rilancio dell’economia e delle imprese.
Nella riforma viene previsto che le gravi violazioni saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell’Economia, che stabilirà, pertanto specifici limiti e condizioni per l’operatività delle cause di esclusione relative a violazioni non definitivamente accertate.
Nello specifico, il quinto periodo del comma 4 dell’art. 80 viene sostituito con il seguente: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e...