La procedura negoziata senza bando ex art. 63 è illegittima anche se fondata sul ricorso avverso gli atti della gara
TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, espressa nella sentenza del 20 dicembre 2021 n. 568.
La procedura negoziata senza bando ex art. 63 è illegittima anche se fondata sul ricorso avverso gli atti della gara
a cura di Stefano Usai
07 Gennaio 2022
Il ricorso avverso gli atti della gara e la sospensione della procedura disposta dal giudice non rappresentano un evento imprevedibile o eccezionale che posso legittimare l’esperimento della procedura negoziata in via d’urgenza ex art. 63, comma 2, lett.c). E’ questa, in sintesi, la statuizione del TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, espressa nella sentenza del 20 dicembre 2021 n. 568.
La vicenda
La ricorrente (società interessata all’aggiudicazione dell’appalto fornitura di generi alimentari e non alimentari agli istituti penitenziari e dei servizi amministrativi connessi all’attività di gestione del mantenimento dei detenuti) si è lamentata della procedura di assegnazione dell’appalto utilizzato dalla stazione appaltante. Nel caso di specie, risultando sub-iudice il procedimento di gara (con conseguente sospensione da parte del tribunale), la stazione appaltante si determinava, per assicurare la fornitura, ad utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex ar t. 63, comma 2, lett. c).
La norma in cui si dispone che la procedura negoziata in parola è consentita “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”.
Secondo il giudice, nel caso di specie (sospensione per provvedimento del giudice) non si era in presenza di una fattispecie oggettiva non imputabile alla stazione appaltante, né, la circostanza, può essere definita imprevedibile.
Le argomentazioni
La riflessione del giudice riveste un particolare interesse anche pratico.
In primo luogo, in sentenza si ribadisce la classica lettura dell’eccezionalità della procedura negoziata senza bando ex art. 63 del Codice.
In questo senso, si legge nel decisum, che per l’art. 63 del Codice dei contratti pubblici, “le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti”.
Questa procedura deve configurarsi come “eccezionale in quanto derogatoria della regola generale che impone alle amministrazioni aggiudicatrici di avvalersi della gara pubblica per individuare il loro contraente in applicazione dei principi eurounitari di concorrenza e di massima apertura al mercato, è consentita nella “misura strettamente necessaria” quando, per “ragioni di estrema urgenza” derivante da “eventi imprevedibili” dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (comma 1, lett. c))”.
Le circostanze legittimanti, inoltre, non devono dipendere dalla stazione appaltante.
Nel caso di specie, secondo il giudice, non ricorrevano le condizioni legittimanti. Infatti, “la scelta di avvalersi della eccezionale procedura negoziata senza bando di cui dell’art. 63, comma 2, lett. c) del Codice richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente (Cons. Stato Sez. V, 24/01/2020, n...