LA VARIAZIONE DEL QUINTO D’OBBLIGO NON VA COMPUTATA NEL VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, n. 284 del 10 febbraio 2020.
LA VARIAZIONE DEL QUINTO D’OBBLIGO NON VA COMPUTATA NEL VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, n. 284 del 10 febbraio 2020.
24 Febbraio 2020
La variazione del quinto d’obbligo non va inserita nel calcolo del valore complessivo dell’appalto.
Lo ha chiarito la sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, n. 284 del 10 febbraio 2020.
Come si ricorderà, l’art. 34, comma 4 del Codice dei contratti stabilisce che: “4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto”.
I giudici lombardi hanno richiamato, preliminarmente, la finalità dell’istituto giuridico in esame, puntualizzando che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La descritta disciplina risulta essere inserita nell’art.106 co.12 del Codice dei contratti, ed è chiara nel definire il “quinto d’obbligo” come una prestazione aggiuntiva rispetto al contratto originario che costituisce una sopravvenienza.
Essa, quindi, si sottrae alla previsione dell’art. 35, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, il quale fa riferimento a clausole già previste al momento della predisposizione degli atti di gara ed in questa sede inserite per effetto di scelta discrezionale della stazione appaltante – che evidentemente ne valuta sin dalla fase iniziale (in sede di stesura degli atti di gara) l’utilità per l’interesse...