L’accesso civico generalizzato sugli atti d’appalto (compresi quelli civilistici) anche quando non è esperibile l’accesso documentale ex lege 241/90
Tar Puglia, Bari, sez. I, n. 906/2021
L’accesso civico generalizzato sugli atti d’appalto (compresi quelli civilistici) anche quando non è esperibile l’accesso documentale ex lege 241/90
a cura di Stefano Usai
31 Maggio 2021
La recente sentenza del Tar Puglia, Bari, sez. I, n. 906/2021 ha esaminato la questione della legittimità dell’istanza di accesso agli atti – nella fattispecie dell’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 e modif. - verifica l’impossibilità di esercitare il diritto di accesso ex lege 241/90. Impossibilità determinata dall’oramai preclusa possibilità di impugnare le risultanze della gara.
La sentenza
La sentenza ha pregio per i RUP delle stazioni appaltanti visto che conferma la posizione già espressa dall’Adunanza Plenaria 10/2020 circa l’ammissibilità dell’accesso “universale”, in pratica, ad ogni atto dell’appalto compresi gli atti della fase esecutiva. Ammettendo, al massimo, l’oscuramento delle parti la cui diffusione lederebbero le prerogative di riservatezza dell’appaltatore coinvolto.
La richiesta di atti si presentava effettivamente cospicua coinvolgendo “a) di tutti gli atti, anche contabili, compresi gli impegni di spesa prodromici alla sottoscrizione del contratto di appalto; b) del contratto di appalto; c) del verbale di consegna dei lavori; d) del provvedimento di spesa relativo ad eventuali acconti versati all’aggiudicataria congiuntamente al provvedimento di liquidazione ed accredito delle somme sul conto dedicato; e) di ogni ulteriore atto o provvedimento intervenuto dal momento della conferma dell’aggiudicazione alla data di riscontro dell’istanza, ivi compresi gli atti ed i provvedimenti intervenuti successivamente all’aggiudicazione afferenti la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera appaltata ivi comprese eventuali varianti e/o progetti di varianti”. A ciò si aggiungeva la richiesta “di conoscere, attraverso la trasmissione di formale documentazione, lo stato attuale dell’appalto e la percentuale di lavori eseguiti”, altresì “di accedere ed estrarre copia di tutta la documentazione acquisita definitivamente dalla stazione appaltante preliminarmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, relativa alla verifica dei requisiti generali ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti speciali afferenti il Raggruppamento controinteressato con accluse le richieste inoltrate alle Amministrazioni ed Enti pubblici competenti complete dei verbali di verifica”, infine “di conoscere i nominativi completi dei dati anagrafici dei RRUUPP e dei singoli funzionari responsabili che hanno curato i vari segmenti procedimentali dall’aggiudicazione alla data odierna e che si sono occupati della vigilanza e dell’accertamento della sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere alla sottoscrizione del contratto e alla sottoscrizione degli atti contabili e prodromici alla stipula del contratto.”.
Ben vero che alcuni di questi atti (come ad esempio le varie determinazioni) scontano anche l’obbligo della pubblicazione e, altresì vero, che la richiesta avrebbe potuto presentarsi come massiva.
La particolarità che rileva il giudice è che una volta acclarata l’insistenza (o la mancata dimostrazione) di un diritto di accesso ex lege 241/90 (a cui l’istanza aveva anche affidato la propria richiesta) la stazione appaltante – si legge in sentenza – non ha minimamente considerato la richiesta di accesso civico generalizzato.
L’accesso civico generalizzato o universale
L’ acceso civico generalizzato/universale costituisce un diritto di accesso “erga omnes” ovvero esercitabile da chiunque a prescindere dalla posizione soggettiva (di diritto o meno) finalizzato a consentire un controllo sociale sull’azione amministrativa e sulla spendita delle risorse pubbliche.
Nel recente passato si è dubitato dell’applicabilità di una misura estrema, come quella in parola settore degli appalti e proprio l A.P. del Consiglio di Stato con la sentenza n. 10/2020 ne ha ammesso l’operatività anche per gli atti “civilistici” ovvero relativi alla fase esecutiva dell’appalto.
Misura effettivamente dirompente che consente anche di verifica se l’appaltatore si attenga o meno a quanto declinato nella...