L’AMBITO OPERATIVO DELLA DISCIPLINA DEL CONFLITTO D’INTERESI DI CUI ALL’ART. 42 DEL CODICE
Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 20 agosto 2020, n. 5151.
L’AMBITO OPERATIVO DELLA DISCIPLINA DEL CONFLITTO D’INTERESI DI CUI ALL’ART. 42 DEL CODICE
art. 42 del Codice, in materia di conflitto di interessi
22 Settembre 2020
L’art. 42 del Codice, in materia di conflitto di interessi, è volta a prevenire situazioni di mero pericolo e pertanto deve trovare applicazione sia nella fase di gara che in quella di esecuzione del contratto.
Lo ha rammentato il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 20 agosto 2020, n. 5151.
I giudici hanno evidenziato che il secondo comma dell’art. 42 definisce il conflitto di interessi ed il quarto comma lo estende alla fase di esecuzione dei contratti pubblici, imponendo alla stazione appaltante un obbligo di vigilanza, sia in fase di aggiudicazione che in fase di esecuzione, specificamente in riferimento al rispetto dell’obbligo di astensione, ma è da ritenere che esso si estenda a tutte le possibili misure che possano ancora essere adottate per prevenire o porre rimedio al conflitto.
L’ampia portata della disposizione consente di ricomprendere nel suo ambito di applicazione tutti coloro che, con qualsiasi modalità e anche senza intervenire nella procedura (predisponendone gli atti o facendo parte della commissione giudicatrice), siano in grado di influenzarne il risultato.
Il rischio di un’alterazione della par condicio si verifica anche quando il concorrente si è potuto avvalere dell’apporto di conoscenze e di informazioni pervenutegli dal progettista (anche se esterno alla stazione appaltante e dalla stessa incaricato della redazione del progetto posto a base di gara) al fine di predisporre un’offerta tecnica meglio rispondente alle esigenze ed agli obiettivi della stazione appaltante. Anche in base alle linee guida ANAC n. 15, l’attività di progettazione è una attività sensibile che impone la verifica della insussistenza della situazione di rischio in capo al progettista (si vedano: pag. 9, art. 4.3 e 5.2 ed art. 24 della direttiva 2014/24/UE).