Le differenze tra omessa e falsa dichiarazione
E’ importante stabilire a quale fattispecie sia riconducibile tale divergenza, ovvero se a omessa...
Le differenze tra omessa e falsa dichiarazione
Nell’ambito del sub procedimento di verifica del possesso dei requisiti l’amministrazione potrà imbattersi in una divergenza tra quando dichiarato dall’operatore economico, in fase di partecipazione alla gara, e quanto risultante dai certificati acquisiti.
14 Novembre 2019
Nell’ambito del sub procedimento di verifica del possesso dei requisiti l’amministrazione potrà imbattersi in una divergenza tra quando dichiarato dall’operatore economico, in fase di partecipazione alla gara, e quanto risultante dai certificati acquisiti.
E’ importante stabilire a quale fattispecie sia riconducibile tale divergenza, ovvero se a omessa o falsa dichiarazione, per le diverse conseguenze che ne derivano.
Con particolare riferimento all’ipotesi di gravi illeciti professionali occorre distinguere tra[1]:
- omessa dichiarazione se l’operatore economico non riferisce dialcuna pregressa condotta professionale qualificabile come “grave illecitoprofessionale”;
- falsa dichiarazione consiste in una rappresentazione di una circostanza di fatto diversa dal vero;
- dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sonosolo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazioneappaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell’otticadell’affidabilità del concorrente.
La rinconducibilità all’una o all’altra ipotesi non è di poco conto. Solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione conseguel’automatica esclusione dalla procedura di gara, poiché depone in manierainequivocabile nel senso dell’inaffidabilità e della non integrità dell’operatoreeconomico, mentre, ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia,comporta l’esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento daparte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull’affidabilitàdello stesso.
Nell’ipotesi di omessa dichiarazione la stazione appaltante dovrà, quindi, valutare se per il reato risultante dal casellariosussiste un obbligo dichiarativo, ovvero se rientra tra quelli previsti nelle le Linee guida ANAC n. 6, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto diappalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione dicui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”.
Una volta effettuato tale accertamento dovrà procedere all’esclusione,considerato che la violazione degli obblighi di dichiarazione non consente all'amministrazione aggiudicatrice disvolgere i dovuti approfondimenti prima di decretare l'esclusione.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, il...