LE GRAVI INFRAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: MEZZI DI PROVA IDONEI
La problematica emersa riguardava la questione dei mezzi di prova che le amministrazioni possono...
LE GRAVI INFRAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: MEZZI DI PROVA IDONEI
Può costituire “mezzo adeguato” ai fini dell’accertamento di una grave infrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sia l’atto dell’autorità giudiziaria (come la sentenza non passata in giudicato) sia l’atto proveniente da un’autorità amministrativa (come, ad esempio, il verbaleredatto dall’Ispettorato del lavoro).
12 Novembre 2019
Può costituire “mezzo adeguato” ai fini dell’accertamento di una grave infrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sia l’atto dell’autorità giudiziaria (come la sentenza non passata in giudicato) sia l’atto proveniente da un’autorità amministrativa (come, ad esempio, il verbaleredatto dall’Ispettorato del lavoro).
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato sez. V, nella sentenza 28 ottobre 2019 n. 7387.
La problematica emersa riguardava la questione dei mezzi di prova che le amministrazioni possono utilizzare per trarre il convincimento in merito alla responsabilità dell’operatore economico riferita alle gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Secondo i giudici possono ritenersi validi mezzi di prova sia atti giudiziari, come una sentenza penale non ancora passata in giudicato ma anche atti amministrativi come i verbali ispettivi dell’Ispettorato del lavoro.
In sostanza, secondo la giurisprudenza, può essere considerato “mezzo adeguato” all’accertamento della “grave infrazione” delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a) del codice dei contratti pubblici, ogni documento, anche se proveniente dall’autorità amministrativa (e non solo dall’autorità giudiziaria), che consenta un giudizio sulla responsabilità dell’impresa nella causazione dell’evento alla luce della qualificata ricostruzione dei fatti ivi contenuta.
Quindi, in sostanza, è consentita l’esclusione dell’operatore dalla procedura di gara qualora la presenza di una grave infrazione sia stata “debitamente accertata”; per espressa previsione normativa, l’accertamento può avvenire “con qualunque mezzo adeguato”.
Per disporre l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara la stazione appaltante è onerata, dunque...