Le ulteriori modifiche al Codice degli appalti
art. 34 del D.L. 30 aprile 2022
Le ulteriori modifiche al Codice degli appalti
Le ultime novità in materia di PNRR
16 Maggio 2022
Il Legislatore, con l’art. 34 del D.L. 30 aprile 2022, ha inserito nel Codice degli appalti ulteriori modifiche per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Le modifiche in parola hanno interessato, nello specifico, gli articoli 93, co. 7 (in materia di riduzione della garanzia provvisoria) e 95, comma 13 del Codice (in materia di criteri di aggiudicazione degli appalti).
Come noto, l’art. 103 del Codice, in materia di garanzia definitiva, richiama il comma 7 dell’art. 93, prevedendo che la riduzione della garanzia definitiva operi negli stessi casi previsti per la garanzia provvisoria. Conseguentemente, la novità in esame, è destinata ad operare anche per la garanzia definitiva.
In modo specifico, l’art. 34 prevede:
ART. 34 (Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere)
1. Al decreto legislativo 18 Aprile 2016, numero 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93, comma 7, le parole “decreto legislativo numero 231/2001” sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo numero 231 del 2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 bis del decreto legislativo 11 aprile 2006 numero 198”;
b) all'articolo 95, comma 13, sono aggiunte infine, le seguenti parole: “e l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, numero 198”.
Le modifiche sopra descritte sono state introdotte al fine di adeguare il Codice degli appalti alla disciplina di cui all’istituto giuridico concernente la parità di genere, in conformità alla normativa riguardante il PNRR.
Le disposizioni trovano applicazione a partire da 1 maggio 2022 e andranno confermate dalla successiva Legge di conversione del citato D.L.