LIMITI AL SUBAPPALTO DA VALUTARE NEL CASO SPECIFICO
la sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGE) ha dichiarato non conforme al diritto europeo il...
LIMITI AL SUBAPPALTO DA VALUTARE NEL CASO SPECIFICO
L’ANAC ha fornito indicazioni in merito al delicatissimo problema riguardante i limiti percentuali entro i quali ammettere il subappalto
25 Novembre 2019
L’ANAC ha fornito indicazioni in merito al delicatissimo problema riguardante i limiti percentuali entro i quali ammettere il subappalto, dopo che la sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGE) ha dichiarato non conforme al diritto europeo il limite al subappalto pari al 30% del valore del contratto d’appalto.
L’ANAC si è pronunciata con atto di segnalazione 13 novembre 2019, indirizzato al nostro legislatore.
Con riferimento al subappalto, si rammenta che dopo la modifica apportata al Codice dalla Legge di conversione del “Decreto sblocca cantieri” (Legge 14 giugno 2019, n. 55, art. 1, comma 18) fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2 (che fissa al 30% il limite del subappalto), il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. La disposizione non risolve la questione della procedura d’infrazione sollevata a livello europeo contro l’Italia per aver limitato il subappalto, tenendo anche conto che avendo la norma lasciato alla discrezionalità della stazione appaltante la graduazione del subappalto, questa ultima potrebbe prevederlo anche nella misura dello 0% (cioè escluderlo totalmente).
Tornando ora all’atto di segnalazione, va evidenziato che l’Autority non vede favorevolmente l’introduzione nel nostro ordinamento di un subappalto senza limitazioni e d’altra parte, sottolinea come anchela CGEnon sembrerebbe aver statuito la possibilità per le ditte concorrenti di ricorrere al subappalto in modo illimitato.
La CGUEha in definitiva stabilito che il limite quantitativo al subappalto, pari al 30% nel momento in cui è a stata posta la domanda pregiudiziale, imponendo una limitazione alla facoltà di ricorrervi per una parte del contratto fissata in maniera astratta e in una determinata percentuale dello stesso, a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale degli incarichi di cui si tratterebbe, si pone in contrasto con gli obiettivi di apertura alla concorrenza e di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici.
Dalla posizione assunta dalla CGE si ricava un quadro normativo in cui la regola generale dovrebbe essere quella del subappalto senza limitazioni quantitative a priori, al chiaro fine di favorire l’ingresso negli appalti pubblici delle piccole e medie imprese, promuovere l’apertura del mercato e la concorrenza in gara.
Tuttavia, secondo ANAC nell’adeguare la disciplina nazionale in senso conformativo all’orientamento della Corte si dovrebbero prevedere alcuni accorgimenti e “contrappesi”. Anzitutto, viene in rilievo la questione di un eventuale subappalto del 100% delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero di una parte talmente rilevante di esse che, di fatto, la commessa verrebbe svolta sostanzialmente da terzi e non dal soggetto aggiudicatario.