Limiti dimensionali dell’offerta e conseguenze in caso di violazione
Tar Campania, Napoli, sez. V, sentenza n. 78/2022
Limiti dimensionali dell’offerta e conseguenze in caso di violazione
a cura di Stefano Usai
18 Gennaio 2022
Almeno una delle diverse statuizioni – e delle questioni trattate -, contenute nella recente sentenza del Tar Campania, Napoli, sez. V, sentenza n. 78/2022, riveste indubbio interesse pratico per i RUP delle stazioni appaltanti.
Nel caso che qui interessa trattare, tra le varie censure poste dalla ricorrente – avverso l’aggiudicazione -, si è posto il problema della intensità dei cc.dd. limiti dimensionali dell’offerta imposti dalla stazione appaltante (con la legge di gara) e delle conseguenze in caso di violazione.
Più nel dettaglio, in sentenza si legge che oggetto della controversia è la “legittimità del provvedimento di aggiudicazione, (…) della procedura aperta, indetta con Delibera a contrarre del (…) e Bando di gara del (…) avente a oggetto l’affidamento del servizio di Vigilanza antincendio attiva per i presidi ospedalieri (…).”
Secondo la ricorrente l’aggiudicatario, in realtà, avrebbe dovuto essere escluso dalla gara “in ragione della difformità della sua offerta tecnica rispetto agli standard redazionali previsti dalla lex specialis, o, al più, avrebbe dovuto conseguire l’attribuzione di un punteggio inferiore in conseguenza dello stralcio delle pagine in eccesso dell’offerta stessa, così collocandosi in posizione non utile all’aggiudicazione”.
In particolare, il disciplinare esigeva che il progetto (di gestione del servizio) da produrre, avrebbe dovuto essere contenuto nel “limite di 50 facciate complessive, con font non inferiore a 11 punti, esclusi eventuali allegati”.
Secondo la doglianza, l’aggiudicataria, invece, avrebbe utilizzato “una formattazione del tutto diversa rispetto a quella prescritta, impiegando interlinea e caratteri di dimensioni sensibilmente inferiori, in modo che, riparametrando la relazione alle prescrizioni redazionali di gara, la stessa risulterebbe composta di almeno 5 pagine in più rispetto al limite dimensionale delle 50 facciate complessive”.
Per la tesi “demolitoria” del provvedimento di aggiudicazione la dinamica posta in essere risultava finalizzata ad aggirare le prescrizioni e, anche, ad “ influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante in ordine alla valutazione della propria offerta e alla conseguente attribuzione di punteggio tecnico, di talché risulterebbe integrato - in tesi - un grave illecito professionale “endoprocedurale” nell’ambito della gara controversa, commesso dal RTI controinteressato in violazione di ogni più basilare principio di lealtà e collaborazione con la PA, con conseguente dovere di esclusione in capo alla S.A. ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis), D.Lgs. n. 50/16”.
La decisione
Il giudice non viene persuaso da queste puntualizzazioni.
In sentenza si richiama la giurisprudenza che ha ribadito l’esigenza di un approccio equilibrato del RUP (o della commissione di gara) rispetto a situazioni simili.
Nel decisum, infatti si rammenta come la giurisprudenza abbia da tempo chiarito che “la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all’offerta deve essere interpretata cum grano salis”, dando rilievo, nella specie, alla circostanza che “le ipotetiche violazioni (un’eccedenza di tre o quattro pagine) non [avevano] in concreto determinato alcuna alterazione valutativa dell’offerta” (cfr. Cons. Stato, V, 21 giugno 2012, n. 3677).
Da qui, le prime constatazioni: in primo luogo la legge di gara non prevedeva per l’ipotesi di violazione un provvedimento di esclusione (circostanza che avrebbe dovuto evidentemente essere chiarita) ma, in ogni caso, ogni decisione sulle conseguenze (della violazione) esige – in relazione alla valutazione dell’offerta – “un’apposita prova sull’effettiva rilevanza a fini valutativi, e cioè sul vantaggio conseguito da un concorrente in danno degli altri per...