NESSUN INDENNIZZO IN CASO DI REVOCA DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
richiesta di indennizzo da parte di un operatore economico che aveva partecipato ad una procedura...
NESSUN INDENNIZZO IN CASO DI REVOCA DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 11 giugno 2020, n. 3733
25 Giugno 2020
Non va riconosciuto alcun indennizzo a favore dell’operatore economico in caso di revoca dell’aggiudicazione provvisoria (ora denominata proposta di aggiudicazione), trattandosi di un atto ad efficacia interinale e non definitiva.
Lo ha precisato il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 11 giugno 2020, n. 3733.
Nel caso esaminato dai giudici era stata avanzata una richiesta di indennizzo da parte di un operatore economico che aveva partecipato ad una procedura d’appalto, a seguito della decisione della Stazione appaltante di disporre la revoca dell’aggiudicazione provvisoria (ora proposta di aggiudicazione in base alla terminologia recata dal nuovo Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016).
Come si ricorderà, detto indennizzo viene previsto ai sensi dell’art. 21-quinquies, comma 1, della Legge 241/90, il quale dispone: “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”.
Nel caso esaminato, un operatore economico aveva partecipato ad una gara d’appalto, presentando la propria offerta.
La Stazione appaltante, aveva poi inviato comunicazione dell’annullamento in autotutela della gara motivata nella considerazione della presenza nelle lettere di invito di vizi insanabili.
L’operatore economico, con il ricorso in primo grado aveva impugnato l’annullamento in autotutela delle lettere di invito, deducendo vari motivi di illegittimità, tra i quali la non tempestiva comunicazione...