NESSUN OBBLIGO DI SPECIFICARE LE RAGIONI DI PREFERENZA PER UN’OFFERTA
non vi è più l’obbligo di dover esplicitare nelle comunicazioni riguardanti l’avvenuta...
NESSUN OBBLIGO DI SPECIFICARE LE RAGIONI DI PREFERENZA PER UN’OFFERTA
non vi è più l’obbligo di dover esplicitare nelle comunicazioni riguardanti l’avvenuta aggiudicazione, di cui all’art. 76 del Codice, le ragioni di preferenza di un’offerta, come invece si rendeva necessario nel regime normativo del previgente Codice dei contratti.
17 Dicembre 2019
Come correttamente chiarito dalla giurisprudenza, non vi è più l’obbligo di dover esplicitare nelle comunicazioni riguardanti l’avvenuta aggiudicazione, di cui all’art. 76 del Codice, le ragioni di preferenza di un’offerta, come invece si rendeva necessario nel regime normativo del previgente Codice dei contratti.
E’ quanto si ricava dalla lettura della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 7935 del 21 novembre 2019.
Correttamente, i giudici hanno sottolineato come la disposizione attualmente vigente non precisa più, se non, dunque, nel suo secondo comma in relazione alla comunicazione che avvenga su richiesta scritta dell’interessato che: “La comunicazione è accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lett. c), [le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell’accordo quadro, n.d.s.] e fatta salva l’applicazione del comma 4; l’onere può essere assolto nei casi di cui al comma 5, lett. a), b) e b-bis), mediante l’invio dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma 5 lett. b-ter) mediante richiamo alla motivazione relativa al provvedimento di aggiudicazione definitiva, se già inviato” (art. 79, comma 5 bis del dlgs. 163/2006).
Quindi, la stazione appaltante non è più obbligata, nella comunicazione d’ufficio dell’avvenuta aggiudicazione, ad esporre le ragioni di preferenza dell’offerta aggiudicata, ovvero, in alternativa, ad allegare i verbali della procedura.
I giudici, in ogni caso, hanno precisato che restano comunque validi alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa nella vigenza del vecchio Codice dei contratti pubblici, quali:
a) in caso di comunicazione dell’aggiudicazione che non specifichi le ragioni di preferenza dell’offerta dell’aggiudicataria (o non sia accompagnata dall’allegazione dei verbali di gara) e, comunque, in ogni caso in cui si renda indispensabile conoscere gli elementi tecnici dell’offerta dell’aggiudicatario per aver chiare le ragioni di preferenza, l’impresa concorrente può richiedere di accedere agli atti della procedura;
b) alla luce dell’insegnamento della Corte di Giustizia dell’Unione europea specialmente con la..."