Nessuna esclusione per giustificazioni tardive
Procedimento di accertamento dell’anomalia dell’offerta
Nessuna esclusione per giustificazioni tardive
T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 1801 del 20/10/2022.
14 Novembre 2022
Non può essere disposta alcuna esclusione della gara nel caso di tardiva presentazione delle spiegazioni relative all’anomalia dell’offerta, qualora la commissione di gara sia ancora in tempo ad esaminare la documentazione pervenuta.
Lo prevede la sentenza del T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 1801 del 20/10/2022.
Il caso controverso
Nel caso esaminato dai giudici una stazione appaltante aveva indetto una gara di lavori.
L’offerta del concorrente, secondo classificato, rientrava entro i parametri che imponevano l’accertamento di anomalia dell’offerta.
L’interessato, destinatario della comunicazione di richiesta spiegazioni, a causa di un disguido, aveva risposto tardivamente all’Amministrazione.
Nonostante la risposta tardiva, la commissione di gara, non essendosi ancora riunita prima della data in cui la documentazione era pervenuta (sia pur fuori termine) presso la stazione appaltante, avrebbe potuto ancora esaminare la suddetta documentazione.
Tuttavia, considerato il superamento del termine assegnato all’operatore economico, l’Ente aveva deciso di escludere il medesimo dalla procedura.
Seguiva il ricorso del concorrente avverso il provvedimento di esclusione.
La disciplina riguardante il procedimento d’accertamento di congruità dell’offerta
Come noto, l’accertamento dell’anomalia dell’offerta costituisce un istituto giuridico atto ad appurare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell’offerta.
Secondo la volontà del legislatore, non può essere accolta un’offerta che non assicuri alcun utile all’impresa.
Infatti, la giurisprudenza ha sostenuto che nell’accertamento dell’anomalia dell’offerta deve essere appurato che l’impresa abbia mantenuto almeno un margine di utile. L’utile esiguo può trovare una giustificazione in logiche imprenditoriali finalizzate al mantenimento di quote di mercato; ciò che invece non può essere accettato, poiché non garantisce serietà all’offerta e determina il rischio che le prestazioni possano non essere correttamente adempiute o non adempiute affatto, è che l’impresa, a seguito dell’offerta presentata, possa operare in perdita.
In ogni caso, l’anomalia...