Partecipazione dei concorrenti in RTI
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, sentenza 24 giugno 2022, n. 4314.
Partecipazione dei concorrenti in RTI
Ammessa solo la sostituzione interna dei componenti
19 Luglio 2022
Nell’ambito di una gara d’appalto le uniche sostituzioni dei componenti di una RTI possono avvenire solo internamente. Lo puntualizza il T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, sentenza 24 giugno 2022, n. 4314.
L’inquadramento normativo
Secondo l’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter, del d. lgs. n. 50 del 2016, è consentita la sostituzione meramente interna del mandatario o del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese con un altro soggetto del raggruppamento stesso in possesso dei requisiti, nella fase di gara, e solo nelle ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione o, qualora si tratti di imprenditore individuale, di morte, interdizione, inabilitazione o anche liquidazione giudiziale o, più in generale, per esigenze riorganizzative dello stesso raggruppamento temporaneo di imprese, a meno che – per questa ultima ipotesi e in coerenza con quanto prevede, parallelamente, il comma 19 per il recesso di una o più imprese raggruppate – queste esigenze non siano finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara
La necessità di informare la stazione appaltante
I giudici hanno rammentato che l’evento che conduce alla sostituzione meramente interna, ammessa nei limiti sopra descritti, deve essere portato dal raggruppamento a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto o acquisito notizia, per consentirle, secondo un principio di c.d. sostituibilità procedimentalizzata a tutela della trasparenza e della concorrenza, di assegnare al raggruppamento un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere correttamente, e rapidamente, la propria partecipazione alla gara o la prosecuzione del rapporto contrattuale.
Le precisazioni fornite dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 10 del 27 maggio 2021
Nello specifico, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 10 del 27 maggio 2021, negando l’ammissibilità della “sostituzione per addizione” nel raggruppamento temporaneo di imprese, ha precisato che le uniche modifiche consentite dal legislatore sono quelle interne allo stesso raggruppamento, con una diversa...