PNRR e PNC: i criteri per la selezione degli operatori economici
parere MIMS del 9 febbraio 2022, n. 1172
PNRR e PNC: i criteri per la selezione degli operatori economici
La scelta resta libera
27 Giugno 2022
Con il recente parere del 9 febbraio 2022, n. 1172, il MIMS fornisce riscontro al dubbio formulato da un Comune in merito al corretto criterio da utilizzare quando sia posto in essere un appalto che utilizzi i fondi del PNRR e PNC e se, in particolare, sia obbligatorio il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In particolare, il quesito posto prende in considerazione quanto stabilito dall’art. 47, co. 2 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, nel quale viene puntualizzato che “Le stazioni appaltanti prevedono, … come ulteriori requisiti premiali dell’offerta.. criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile…”
L’aspetto che desta perplessità è se l’espressione usata dal legislatore implichi che gli appalti PNRR-PNC, di qualsivoglia natura (lavori, forniture, servizi) e importo, debbano necessariamente essere sempre aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Seguendo una interpretazione prettamente letterale, parrebbe che la normativa abbia introdotto un obbligo di utilizzo del criterio dell’OEPV per i soli appalti PNRR-PNC, aggiuntivo rispetto alla previsione dell’art. 95 c. 3 del Codice e derogatorio rispetto ai limiti di importo e tipologia di appalto sanciti nella stessa ai fini della sua applicabilità.
Si rammenta, infatti che il citato comma 3 dispone:
“3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”.
Come si può notare, il comma 3 stabilisce casi nei quali è assolutamente obbligatorio l’utilizzo del criterio...