ROTAZIONE: NON BASTA L’AVVISO APERTO A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI
Secondo i giudici non è sufficiente la pubblicazione di un avviso di manifestazione d’interesse...
ROTAZIONE: NON BASTA L’AVVISO APERTO A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI
Nubi scure all’orizzonte sugli appalti sotto soglia dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 5 novembre 2019 n. 7539.
18 Novembre 2019
Nubi scure all’orizzonte sugli appalti sotto soglia dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 5 novembre 2019 n. 7539.
Secondo i giudici non è sufficiente la pubblicazione di un avviso di manifestazione d’interesse, non contingentato, per scongiurare l’applicazione del principio di rotazione, considerato il fatto che nelle procedure sotto soglia la flessibilità dell’iter procedimentale consentito dalla legge richiede come prezzo un maggiore rigore in merito agli operatori economici da invitare.
Secondo i giudici l’unica eccezione alla rotazione la rinveniamo solo nelle procedure aperte in senso tecnico del termine, e cioè solo per le procedure di cui all’art. 60 del Codice, mentre se sia stata attivata una procedura sotto soglia di cui all’art. 36 del Codice, è comunque necessario il rispetto del principio di rotazione, anche se la gara sia stata aperta a tutti gli operatori economici del settore. Il principio di rotazione può pertanto, anche in tale evenienza (procedura aperta a tutti), essere derogato solo eccezionalmente e previa adeguata motivazione da inserire negli atti della procedura.
Le conclusioni di cui sopra, a dire il vero, non costituiscono una novità assoluta, dato che la giurisprudenza si era già pronunciata in tal senso (si veda CdS 06/06/2019 n. 3831).
Esaminando la questione più in dettaglio, nel caso in esame (sentenza 7539/2019) i giudici hanno evidenziato che l’art. 36, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 impone espressamente alle stazioni appaltanti nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia il rispetto del “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”.
Detto principio costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata. Infatti, i giudici ritengono che contrasti con il favor partecipationis la regola che il numero degli operatori economici sia limitato e fa temere per il principio di parità di trattamento che la loro scelta sia rimessa all’amministrazione e tuttavia, il sacrificio della massima partecipazione che deriva dal consentire la presentazione dell’offerta ai soli operatori economici invitati è necessitato dall’esigenza di celerità, essa, poi, non irragionevole in procedure sotto soglia comunitaria; quanto, invece, alla scelta dell’amministrazione il contrappeso è nel principio di rotazione.