Scorrimento della graduatoria possibile anche senza contratto
sentenza n. 222/2022 Tar Sardegna
Scorrimento della graduatoria possibile anche senza contratto
A cura di Stefano Usai
26 Aprile 2022
Con la recente sentenza n. 222/2022, il Tar Sardegna chiarisce che lo scorrimento della graduatoria di “merito”, conseguente all’aggiudicazione dell’appalto, è consentita ben oltre il dato letterale che emerge dall’articolo 110 del Codice dei contratti. Articolo che lo consente per specifiche fattispecie, a questo punto, da non considerarsi tassative. Più precisamente, nell’ipotesi presa in considerazione la stazione appaltante ha proceduto con lo scorrimento nella fase di aggiudicazione (a cui ha fatto seguito la “rinuncia” dell’avente diritto) e prima della stipula del contratto.
La vicenda
Nel ricorso, tra i vari motivi di doglianza, il ricorrente rileva la violazione dell’articolo 110 del Codice.
Più in particolare il primo motivo di doglianza è stato che nel caso specifico lo scorrimento non potesse avvenire per mancanza dei “presupposti per procedere ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016”.
Norma che secondo la censura deve ritenersi di natura eccezionale e di stretta interpretazione e – in quanto tale – “troverebbe applicazione solo nelle specifiche ipotesi tassativamente da essa contemplate, tra le quali non sarebbe riconducibile la vicenda per cui è causa in quanto la rinuncia (nda all’aggiudicazione), da parte dell’originario aggiudicatario” e “sarebbe intervenuta prima della stipula del contratto di appalto”.
Inoltre, tale decisione non risulterebbe supportata neppure da “un’adeguata istruttoria volta a verificare la persistente attualità di adeguatezza (a distanza di 4 anni dall’indizione della gara) dell’offerta (…), motivando compiutamente la scelta effettuata”.
La sentenza
La questione principale, quindi, è relativa alla considerazione espressa dal ricorrente secondo cui lo scorrimento della graduatoria di “merito” troverebbe applicazione solamente nelle ipotesi indicate dall’articolo 110 e che, pertanto, sarebbero anche insuscettibili di interpretazioni analogiche/estensive.
Nel caso trattato, la stazione appaltante non era giunta alla stipula del contratto con l’aggiudicatario stante la rinuncia di questo mentre lo scorrimento, dalla norma citata, viene consentito post stipula del contratto.
Secondo il giudice detto rilievo non viene ritenuto persuasivo. Da notare, rileva il Collegio...