Se il fatto “illecito” omesso è grave la stazione appaltante deve escludere dalla gara senza necessità di attivare il soccorso istruttorio
Tar Lombardia, Milano, sez. I-quater, n. 1962/2021.
Se il fatto “illecito” omesso è grave la stazione appaltante deve escludere dalla gara senza necessità di attivare il soccorso istruttorio
a cura di Stefano Usai
06 Settembre 2021
L’omissione di fatti pregressi che possono impedire la partecipazione alla gara o influenzare la decisione della stazione appaltante determinano sempre l’esclusione se sono qualificabili come gravi ed irrimediabili senza necessità di integrazione postuma o di valutazione ulteriore da parte della stazione appaltante. In questo senso la sentenza del Tar Lombardia, Milano, sez. I-quater, n. 1962/2021.
La questione
Il ricorrente censura l’operato della stazione appaltante segnatamente – tra gli altri -, in relazione al provvedimento di esclusione da una gara “per l’affidamento del “Servizio di vigilanza armata, (…) per 24 mesi”.
Il provvedimento di esclusione veniva motivato sull’omessa dichiarazione di fatti/accadimenti rilevanti ex art. 80, comma 5, lett. c-bis del Codice dei contratti che prevede la causa di esclusione per “l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.
Secondo il ricorrente, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare – sulla omessa dichiarazione – il soccorso istruttorio onde consentire l’integrazione (e successiva valutazione) ed in ogni caso, stante l’utilizzo della c.d. inversione procedimentale (ex art. 133 comma 8 del Codice, che consente di valutare immediatamente l’offerta e solo successivamente effettuare il riscontro sul possesso dei requisiti), detta dichiarazione poteva essere prodotta anche nella fase successiva
La sentenza
Il giudice non ha condiviso nessuna censura. In primo luogo, in tema di cc.dd. fatti illeciti, che l’operatore è tenuto a dichiarare già in fase di partecipazione alla gara e che sono rimessi, quanto ad eventuale esclusione, a valutazione della stazione appaltante, si è appurato che...