SOGGETTO LEGITTIMATO ALL’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO PUBBLICO
Il soggetto legittimato ad affidare un appalto pubblico è l’organo burocratico-gestionale e non...
SOGGETTO LEGITTIMATO ALL’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO PUBBLICO
T.A.R. Molise che si sono espressi con sentenza n. 131 del 6 maggio 2020.
26 Maggio 2020
Il soggetto legittimato ad affidare un appalto pubblico è l’organo burocratico-gestionale e non l’organo politico.
E’ la condivisibile precisazione che viene formulata dai giudici del T.A.R. Molise che si sono espressi con sentenza n. 131 del 6 maggio 2020.
Nel caso esaminato, un operatore economico aveva impugnato la deliberazione della Giunta comunale e ogni atto presupposto, consequenziale.
Secondo la parte ricorrente sarebbero state violate le disposizioni recate dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto cura Italia) art. 103, comma 1, per mancata sospensione della procedura di aggiudicazione. In secondo luogo, il ricorrente aveva lamentato l’incompetenza dell’organo che aveva adottato il provvedimento di aggiudicazione, rientrando, in quanto atto di gestione e non di indirizzo, nella competenza dirigenziale e non della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 107 del d.lg. 267/2000.
Infine, contestava la mancata applicazione dei principi concernenti le procedure sotto soglia. La Stazione appaltante, infatti, non avrebbe indicato il valore dell’appalto, non avrebbe individuato un RUP, non avrebbe adottato una determina a contrarre, non avrebbe fissato i requisiti tecnici, non avrebbe verificato i requisiti soggettivi né morali, non avrebbe motivato sulla scelta del criterio di aggiudicazione.
I giudici, in via preliminare, con riguardo all’ordine di esame dei motivi di ricorso, ha ritenuto di esaminare, in via prioritaria, la censura con cui la società ricorrente contestava l’incompetenza della Giunta comunale nell’individuazione del contraente per l’affidamento dell’appalto (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2015). Infatti, in tutte le situazioni di incompetenza, come ha chiarito l’Adunanza plenaria citata, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato la sua funzione.
A parere dei giudici, il dedotto vizio d’incompetenza era manifestamente fondato, con il conseguente assorbimento delle altre censure proposte.
Il provvedimento impugnato aveva ad oggetto un appalto di servizi e la procedura seguita per la scelta del contraente era quella dell’affidamento diretto, previa indagine di mercato tra due operatori (l’odierna ricorrente e la controinteressata costituita).