SOPRALLUOGO SENZA VINCOLI
La conoscenza dei possibili concorrenti non porta ad una violazione del divieto del segreto...
SOPRALLUOGO SENZA VINCOLI
Nessun ostacolo al sopralluogo effettuato contemporaneamente da più operatori economici.
08 Ottobre 2019
Nessun ostacolo al sopralluogo effettuato contemporaneamente da più operatori economici.
La conoscenza dei possibili concorrenti non porta ad una violazione del divieto del segreto d’ufficio contemplato dall’art. 53 del Codice dei contratti, dato che la richiesta di sopralluogo non costituisce strumento sintomatico di certa futura partecipazione alla gara, né, ancor meno, immediata manifestazione di volontà partecipativa o forma equipollente di offerta.
E’ quanto afferma il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 4 settembre 2019, n. 6097.
Nel caso esaminato, un’Azienda sanitari aveva indetto una gara di Lavori da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Un’impresa partecipante aveva censurato i risultati della procedura. Tra gli aspetti oggetto di contestazione vi era la violazione del principio di segretezza dei concorrenti, di cui all’art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016, avendo, la stazione appaltante, reso noto, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il nominativo di alcune delle imprese interessate a presentare offerta.
Il giudice di prime cure non aveva accolto il ricorso.
Anche il giudice di seconda istanza non ha condiviso la censura.
Il Consiglio di Stato ricostruendo la vicenda, ha rilevato che la Stazione appaltante avrebbe consentito ai potenziali concorrenti di conoscere quali fossero le imprese, che avevano partecipato alla gara, attraverso la pubblicazione delle richieste di sopralluogo sul portale.
Tale pubblicazione era...