UNA PRECEDENTE RISOLUZIONE CONTRATTUALE NON PUÒ MAI DETERMINARE AUTOMATICAMENTE L’ESCLUSIONE DALLA GARA
Una pregressa risoluzione di contratto – con la stessa stazione appaltante – di per sé non è...
UNA PRECEDENTE RISOLUZIONE CONTRATTUALE NON PUÒ MAI DETERMINARE AUTOMATICAMENTE L’ESCLUSIONE DALLA GARA
A cura di Stefano Usai
23 Giugno 2020
Una pregressa risoluzione di contratto – con la stessa stazione appaltante – di per sé non è sufficiente a fondare l’esclusione dell’appaltatore imponendosi l’esigenza di una adeguata motivazione a pena di illegittimità degli atti adottati.
Questa, in sintesi, la statuzione della recente sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. III, del 12 giugno 2020 n. 6498 che appare interessante analizzare in relazione anche alle riflessioni espresse dal giudice sulla modifica dell’articolo 80 intervenuta con la legge 12/2019 (con cui, dal relativo comma 5, lett. c) sono state espunte una serie di ipotesi esemplificative di “illeciti”).
La vicenda
Nel caso di specie la (potenziale) aggiudicataria veniva esclusa dalla procedura visto che in fase di verifica emergeva una pregressa risoluzione contrattuale (già stipulato con la stessa stazione appaltante).
Il provvedimento di esclusione veniva adottato “semplicemente” con un riepilogo degli accadimenti e con formula quasi automatica di inaffidabilità dell’impresa.
Più nel dettaglio il provvedimento, dopo il riepilogo degli accadimenti che portarono alla risoluzione, concludeva con l’affermazione che l’impresa risultava “priva dei requisiti di affidabilità professionale richiesti”.
Detto estromissione, evidentemente, determinava l’immediata reazione dell’operatore economico che, tra le varie sottolineature, ne evidenziava la carente motivazione anche alla luce del fatto che ulteriori e diversi rapporti contrattuali erano stati portati a buon fine, con la stessa stazione appaltante, a dimostrazione di una completa affidabilità.
La sentenza
Il giudice, condividendo le ragioni del ricorrente, palesa l’errore in cui è incorsa la stazione appaltante dando quasi per “scontato” l’effetto dell’esclusione come conseguenza di una risoluzione contrattuale (risultata poi neppure corretta).
Secondo le precisazioni contenute nella sentenza l’episodio (della risoluzione) avrebbe invece richiesto una attenta valutazione sulla sua gravità e sulla possibilità di incidere sull’affidabilità dell’impresa. Il venire meno, invece del rapporto fiduciario, è risultato solo “apoditticamente” asserito per effetto, come detto, della risoluzione precedente.
Nel ragionamento il giudice introduce la rilevanza del passaggio normativo che ha riguardato l’articolo 80, comma 5, Lett. c), prima e dopo il DL 135/2018 convertito con legge n. 29/2019.
Il pregresso testo normativo conteneva – “peraltro senza carattere tassativo” (cfr. già. Consiglio di Stato, Sez. III, 11/06/2019, n. 3908 – la precisazione di quali potessero essere (a titolo esemplificativo) i “gravi illeciti professionali” idonei a rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità del concorrente, precisando che “Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata (…) ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni”, ulteriormente dettagliando la rilevanza di una pregressa risoluzione contrattuali anticipata, circoscrivendola cioè all’ipotesi in cui tale pregressa risoluzione fosse stata “non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio”.
E in tema, la stessa giurisprudenza ha precisato come una pregressa risoluzione contrattuale impugnata (ovviamente davanti al giudice ordinario), “quindi ancora sub iudice oppure una risoluzione non confermata all’esito di un giudizio perché annullata, non poteva costituire grave illecito professionale tale da infirmare l’integrità o l’affidabilità del concorrente”.
Tra l’altro la giurisprudenza ha anche precisato che nella causa escludente di cui all’art. 80, co. 5, lett. c), nel testo originario, non rientravano le ipotesi di risoluzioni contrattuale consensuali, pronunciate per transattiva ancorché con formale provvedimento di risoluzione in danno (Tar Campania,Napoli, sez...