UNICO CENTRO DECISIONALE ED ESCLUSIONE DALLE GARE D’APPALTO
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, nella sentenza 31 gennaio 2020 n. 222.
UNICO CENTRO DECISIONALE ED ESCLUSIONE DALLE GARE D’APPALTO
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, nella sentenza 31 gennaio 2020 n. 222.
17 Febbraio 2020
L’accertamento della presenza di un unico centro decisionale (da effettuarsi in modo accurato a cura della Stazione appaltante) deve ritenersi un sufficiente motivo di esclusione da una procedura selettiva.
Lo ha chiarito il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, nella sentenza 31 gennaio 2020 n. 222.
Come noto, il collegamento tra imprese in una gara pubblica può determinare la formazione di offerte non autonome.
La ratio legis riguardante l’istituto giuridico in esame è, dunque, quella di evitare che in presenza di imprese riconducibili ad un unico centro decisionale, possano essere presentate offerte condizionate, ovvero trovi spazio il noto fenomeno dei cartelli. In sostanza, l’obiettivo che si prefigge la norma è quello di evitare turbative durante lo svolgimento della gara, per effetto della presentazione di offerte non segrete e di conseguenza non libere, frutto di accordi fraudolenti tra imprese, volti ad eludere le regole di gara. Solo assicurando piena autonomia alle offerte è pertanto possibile dare attuazione ai principi di libera concorrenza, massima partecipazione, segretezza delle offerte e par condicio tra i concorrenti.
In risposta a questa problematica, l’art. 80, comma 5 lett. m), del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti debbano provvedere ad escludere dalle gare d’appalto gli operatori economici che versano in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
La norma sopra illustrata è stata oggetto di molteplici pronunce giurisprudenziali le quali hanno enucleato i seguenti principi:
- l’accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale costituisce motivo in sé sufficiente a giustificare l’esclusione delle imprese dalla procedura selettiva, non essendo necessario verificare che la comunanza a livello strutturale delle imprese partecipanti alla gara abbia concretamente influito sul rispettivo comportamento nell’ambito della gara, determinando la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale;
- ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo, autonomo e svincolato da valutazioni a posteriori di tipo qualitativo, rappresentato dall’esistenza di un collegamento sostanziale tra le imprese...