UTILIZZO DI UN DVD NELLE GARE TELEMATICHE
T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, nella sentenza 30 gennaio 2020 n. 1322.
UTILIZZO DI UN DVD NELLE GARE TELEMATICHE
T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, nella sentenza 30 gennaio 2020 n. 1322.
10 Febbraio 2020
In una gara su piattaforma, si rende necessario, per gli operatori economici, che l’offerta e la relativa documentazione – sottoscritti digitalmente – siano trasmessi on-line in formato elettronico. Tuttavia, nel caso in cui vi sia una capacità di acquisizione del file non sufficiente a soddisfare le esigenze di una specifica procedura di gara, la Stazione appaltante può concedere ai concorrenti la possibilità di scegliere, nella massima autonomia e libertà imprenditoriale, e conseguente assunzione del rischio, quale modalità di trasmissione dell’offerta adottare: caricamento dei file relativi all’offerta tecnica, muniti chiaramente di firma digitale appropriata, nell’opportuna sezione del portale oppure trasmissione dei medesimi file attraverso copia su supporto digitale, quale ad s. il DVD.
Lo ha stabilito il T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, nella sentenza 30 gennaio 2020 n. 1322.
Nel caso esaminato, una Stazione appaltante, dopo la pubblicazione del bando, anche a seguito della segnalazione di diversi operatori economici, aveva accertato che la piattaforma telematica, utilizzata ed indicata nella lex specialis, aveva una capacità di “caricamento” limitata e, quindi, non idonea a ricevere gli elaborati dell’offerta tecnica, ancorché contenuti nel limite massimo ammesso.
La Stazione appaltante, per ovviare all’inconveniente, aveva ammesso la possibilità che gli operatori economici inviassero l’offerta e la documentazione di gara mediante altri supporti informatici.
Tuttavia, nel corso della seduta pubblica, la Commissione, dopo numerosi tentativi, aveva preso atto dell’impossibilità di aprire il DVD per accedere al contenuto dello stesso ed aveva deciso di avvalersi di un supporto specialistico nel settore informatico e di un supporto legale, rinviando ad altra data la seduta. Nella successiva seduta pubblica, il Presidente aveva dato atto che non era possibile accedere al contenuto dell’offerta presentata su CD.
Di conseguenza, la Commissione aveva constatato e preso atto che l’offerta non era valutabile, escludendo l’impresa ricorrente.
Ad avviso della ricorrente, se la Stazione appaltante non era riuscita ad accedere al contenuto del DVD era ascrivibile a fatto sarebbero stati impiegati dispositivi obsoleti e non aggiornati e probabilmente neppure sottoposti a manutenzione. Peraltro, sempre secondo la ricorrente, non era stata fatta alcuna menzione dello stato di conservazione dei dispositivi utilizzati e delle procedure di manutenzione dei lettori e di pulizia delle lenti, dall’altro, non aveva neppure specificato se fosse stata effettuata la verifica di funzionalità ed idoneità dei dispositivi utilizzati per la “lettura” di supporti DVD masterizzati e, in particolare, di quello utilizzato. L’operato della Stazione Appaltante, secondo parte ricorrente, era ancor più grave perché la ricorrente aveva offerto la propria disponibilità a mettere a disposizione i dispositivi idonei ed aggiornati per procedere, in seduta pubblica, all’accesso al DVD contenente...