Vietate le proroghe reiterate di un contratto d’appalto
Corte dei Conti sez. giurisdizionale per la Regione Umbria, n. 11 del 21/03/2022.
Vietate le proroghe reiterate di un contratto d’appalto
Responsabile il RUP che non provvede ad indire una nuova gara
09 Maggio 2022
E’ responsabile il RUP (ma anche, nel caso specifico, l’Amministrazione) che, invece di indire una nuova gara, procedere con reiterato prolungamento dell’appalto in corso.
Lo ha rammentato la Corte dei Conti sez. giurisdizionale per la Regione Umbria, n. 11 del 21/03/2022.
La Corte ha affermato che costituisce una gestione inefficiente, contraria ai principi eurounitari in materia di gare ad evidenza pubblica, produttiva di una danno alla concorrenza ed imputabile a condotta gravemente colposa, il mantenimento, per un lungo lasso di tempo, dell’appalto a favore del medesimo operatore economico, mediante proroghe reiterate nel tempo.
Secondo la Corte, il ricorso alle proroghe avrebbe determinato un danno alla concorrenza, consistente nel mancato risparmio di spesa che l’Ente pubblico avrebbe conseguito se fosse ricorso al mercato, attivando procedure competitive.
L’entità del danno è stata stimata dalla Corte attraverso un criterio equitativo (ai sensi dell’art.1226 del c.c.) fondato sul ribasso medio praticato in procedure d’appalto similari.
Tale danno, secondo i giudici, sarebbe stato imputabile per non aver assunto alcuna iniziativa utile al fine di superare il cronico sistema di reiterazione delle proroghe illegittime.
I giudici hanno rammentato che la normativa sugli appalti impone alle pubbliche amministrazioni di indire procedure competitive onde consentire a tutti gli interessati di partecipare alla gara e beneficiare delle risorse pubbliche che l’ente affidatario offre al mercato. Dal punto di vista della gestione della spesa pubblica, la “messa in concorrenza” è finalizzata all’apertura di un confronto concorrenziale idoneo a ridurre i costi a carico dell’ente e, quindi, della collettività.