Aggiornamento entro il 31 dicembre degli elenchi che compongono il gruppo amministrazione pubblica (gap) ai fini della predisposizione del bilancio consolidato. il principio contabile 4/4 aggiornato dal d.m. 11.08.2017.
Come ogni anno è necessario aggiornare con apposita deliberazione della Giunta comunale gli...
Aggiornamento entro il 31 dicembre degli elenchi che compongono il gruppo amministrazione pubblica (gap) ai fini della predisposizione del bilancio consolidato. il principio contabile 4/4 aggiornato dal d.m. 11.08.2017.
27 Novembre 2017
Come ogni anno è necessario aggiornare con apposita deliberazione della Giunta comunale gli elenchi necessari per la predisposzione del bilancio consolidato da parte del Comune-capogruppo del gruppo amministrazione pubblica.Nell'aggiornare gli elenchi quest'anno si dovranno tenere in considerazione le integrazioni e modifiche da ultimo apportate al principio contabile 4/4 da parte del D.M. 11 agosto 2017.
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INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DA INSERIRE NEGLI ELENCHI
Ogni anno alla fine dell'esercizio finanziario (31 dicembre) l'Ente locale è tenuto ad aggiornare con apposita deliberazione della Giunta comunale il Gruppo di Amministrazione Pubblica e all'interno del Gruppo i soggetti facenti parte del perimetro di consolidamento.
In particolare per questo esercizio l'aggiornamento dovrà recepire le novità introdotte al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato A/4 del D.Lgs 118/2011, modificato dal D.Lgs. 126/2014 e da ultimo da parte del D.M. 11 agosto 2017) .
A titolo riassuntivo il GAP (gruppo amministrazione pubblica) è costituito da ( “punto 2 Il gruppo amministrazione pubblica”del principio contabile) :
- 1) gli organismi strumentali-organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2) gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. (A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni).Gli enti strumentali possono essere controllati dall’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1 o partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 2.
- 3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l’amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. Le società possono essere controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo o partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo.
La prima novità è rappresentata dal fatto che nel GAP vi rientrano anche gli enti strumentali in liquidazione e le società in liquidazione, mentre non vi rientrano gli enti strumentali e le società sottoposte a procedure concorsuali .
L'altra novità è rappresentata dalla rilevanza attribuita “ A decorrere dall’esercizio 2017 agli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.”
Nel redigere il consolidato 2017 i Comuni dovranno, pertanto, includere:
-enti e società partecipati al 100% anche quando i valori di bilancio sarebbero “irrilevanti” ai sensi del punto 3.1.del principio contabile;
- società in house a prescindere dalla quota di partecipazione;
- enti partecipati , ma comunque titolari di affidamenti diretto.
Preliminarmente al consolidamento gli enti capogruppo predispongono quindi due elenchi:
- “1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.”
Nel primo elenco sono ricompresi tutti gli organismi, enti e società secondo le definizioni fornite dal punto 2 del principio contabile , mentre nel secondo elenco vi sono i soggetti per i quali si opera il consolidamento sulla scorta di quanto previsto nel punto 3 del principio contabile in esame.
Tutti gli organismi , enti e società rientrano nel bilancio consolidato se raggiungono la cosiddetta soglia di “rilevanza” che è fissata per l'esercizio 2017 nella misura del 10%.Sono,pertanto,irrilevanti i bilanci che presentano,per ciascuno dei parametri (totale attivo, patrimonio netto, totale dei cavi caratteristici) una incidenza inferiore al 10%.
Dal 2019 con riferimento all'esercizio 2018 la suddetta incidenza si abbasserà al 3%.
La novità è che la valutazione dell'irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società che all'insieme degli enti e società “irrilevanti”.Dall'esercizio 2018 “la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale...