ESERCIZIO DEI DIRITTI DI SOCIO IN UNA SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO E RESPONSABILITA' ERARIALE
Il socio pubblico rappresenta l'ente locale in assemblea mediante l'espressione di voto (atto...
ESERCIZIO DEI DIRITTI DI SOCIO IN UNA SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO E RESPONSABILITA' ERARIALE
08 Novembre 2017
Il socio pubblico rappresenta l'ente locale in assemblea mediante l'espressione di voto (atto negoziale),che deve essere necessariamente preceduto da una istruttoria (procedimento amministrativo) che sfocia in un provvedimento (deliberazione) della Giunta o del Consiglio o in decreto del Sindaco stesso.
I suddetti provvedimenti che precedono e legittimano l'espressione di voto sono di fondamentale importanza , poiché l'atto negoziale posto in essere dai rappresentanti dell'ente locale può comportare un danno per l'ente che pregiudica il valore della partecipazione ed una responsabilità erariale a carico di chi ha assunto la “decisione” sbagliata ed è bene, quindi, ponderare le decisioni con un'adeguata istruttoria.
*Premessa :Il Testo Unico Enti Locali ( D.Lgs.267/2000)
Il Sindaco ai sensi dell’articolo 50 comma 2 del TUEL è il soggetto legittimato a rappresentare l’ente locale in assemblea mediante l’espressione di voto. Il sindaco può delegare un altro soggetto, in genere l’Assessore,munito di procura speciale per il singolo affare che andrà poi conservata unitamente al verbale dell’assemblea. Il Sindaco o suo delegato esprime il voto in nome e per conto dell’ente rappresentato e perciò dovrebbe ricevere dal titolare della potestà dispositiva (Giunta o Consiglio a seconda della materia)1 uno specifico indirizzo di voto (a favore, contrario o di astensione) o di comportamento fattuale (es. far mancare il quorum).
Il Sindaco o suo delegato, quando esprime il voto nell' assemblea della società a partecipazione pubblica , dovrebbe avere a monte un provvedimento della Giunta o del Consiglio a seconda della competenza per la materia, e, quindi, in base all’argomento oggetto di voto, che lo autorizzi, poiché dinanzi ad una deliberazione validamente assunta,in mancanza di uno specifico indirizzo di voto, il Sindaco o suo delegato sono responsabili personalmente per le decisioni assunte.
Una recente sentenza della magistratura contabile ( sentenza 10/01/2017, n. 4 - Corte dei Conti - Sez. giurisdiz. Lazio) estende,tuttavia, la responsabilità anche ai Dirigenti che avrebbero dovuto sapere la situazione in cui versava la società in controllo e quindi in via presuntiva estende la responsabilità anche ai Dirigenti non presenti nelle assemblee della società .Si legge , infatti, “ Né può assumere rilievo il fatto che soltanto il Sindaco partecipava alle assemblee della partecipata mentre gli altri nulla avrebbero saputo in quanto, a parte l’inconsistenza di tale tesi difensiva a fronte del carattere di società in house della partecipata, resta il fatto che la consistente posizione debitoria della stessa era problematica nota all’interno degli uffici comunali e non si registrano tentativi da parte dei convenuti di procedere ad un necessario risanamento gestionale mediante ad esempio la proposizione di un piano di riassetto finanziario finalizzato ad una revisione dei contratti come pure era stato indicato dal Collegio dei revisori”
Con riferimento alla necessità di un provvedimento che sostenga la dichiarazione di voto del socio pubblico si può leggere una recente pronuncia del TAR Molise sez. I 3/10/2017 n. 331afferma che “Da tempo la giurisprudenza si è orientata nel senso di distinguere gli atti prodromici all’adozione delle delibere societarie che maturano all’interno della sfera giuridica dell’ente pubblico azionista dalle delibere stesse, come ha chiarito autorevolmente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato <<tali atti prodromici vanno, sul piano logico, cronologico e giuridico, tenuti nettamente distinti dai successivi atti negoziali, sempre imputabili all’ente pubblico, con cui l’ente, spendendo la sua capacità di diritto privato, pone in essere un atto societario (costituzione di una società, acquisto o vendita di quote societarie, modifica o scioglimento di una società). Gli atti prodromici attengono al processo decisionale, che da ultimo si esterna nel compimento di un negozio giuridico societario. Mentre per un soggetto privato il processo decisionale resta ordinariamente relegato nella sfera interna del soggetto, e ciò che rileva è solo il negozio giuridico finale, per un ente pubblico esso assume la veste del procedimento amministrativo, e ciò sotto un duplice profilo>> (Cons. Stato, Ad. Plen. 3 giugno 2011, n. 10). <> A maggior ragione, dunque, in questa fattispecie si impone una chiara separazione del momento pubblicistico, rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, e quello privatistico, tipicamente riservato al giudice ordinario.”
Il socio pubblico che esprime il proprio voto in Assemblea deve essere supportato nel proprio Ente di appartenenza da un'adeguata e preliminare attività istruttoria che si conclude con un provvedimento deliberativo ( della Giunta o del Consiglio) che consenta una ponderazione delle decisioni, che si prendono nell'assemblea dei soci con la semplice espressione negoziale della dichiarazione di voto.
* Il Testo unico delle società partecipate ( D.Lgs.175/2016)
Il secondo comma dell'articolo 12 del TUSP ha introdotto una nuova figura di danno erariale costituito