ESTENSIONE SPLIT PAYMENT AGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI E AD ALTRE TIPOLOGIE DI SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA P.A.:DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148
Con lo split payment la PA paga le fatture al netto dell'IVA, in quanto quest'ultima viene pagata...
ESTENSIONE SPLIT PAYMENT AGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI E AD ALTRE TIPOLOGIE DI SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA P.A.:DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148
25 Ottobre 2017
Con lo split payment la PA paga le fatture al netto dell'IVA, in quanto quest'ultima viene pagata direttamente all'erario. Con il D.L. 50/2017,convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 il campo applicativo dell'articolo 17 ter del DPR 26.10.1972 n.633 era già stato esteso alle società controllate dalla pubblica amministrazione e a quelle controllate dagli enti locali. Con il D.L. del 16 ottobre n. 148 il campo applicativo dello split payment viene ulteriormente ampliato agli enti pubblici, alle fondazioni e alle società partecipate.
•ARTICOLO 17 TER ANTE D.L. 148/2017
L'articolo 17 ter del DPR 26.10.1972 n.633 aveva già subito sostanziali modifiche dal Decreto-Legge 50/2017,convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 che aveva esteso alle seguenti società il regime dello split payment:
“ a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; b) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, citta' metropolitane, comuni, unioni di comuni; c) societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle societa' di cui alle lettere a) e b), ancorche' queste ultime rientrino fra le societa' di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario”
La disposizione distingueva quindi quattro tipologie di società:
-
Società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dai Ministeri;
-
Società controllate direttamente da amministrazioni territoriali (diverse dallo Stato);
-
Società controllate, direttamente i indirettamente, dalle società di cui ai precedenti due punti;
-
Società inserite nell'indice FTSE MIB.
La nozione di controllo era diversificata a seconda che il controllo veniva esercitato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dalle amministrazioni locali: solo in relazione alle società controllate dallo Stato la nozione di controllo era quella di cui all'art. 2359, primo comma, nn. 1) e 2) cc., mentre per le altre due tipologie di società la nozione di controllo era quella circoscritta al n. 1) del primo comma dell'art. 2359 cc.
L'art. 2359 ai primi due commi prevede quanto segue:
“Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.”
Dalla lettura dell'art. 2359 cc emerge come esso preveda due distinte forme di controllo: al primo comma, il controllo diretto, al secondo comma, il controllo indiretto. Inoltre, il primo comma declina il controllo diretto in due distinte fattispecie:n1) il controllo c.d. di diritto;n.2) il controllo di fatto.
Il controllo indiretto previsto dal n.3) dell'articolo 2359 è previsto espressamente alla lettera c) dell'articolo 17 ter e rileva solo quello fra società in senso stretto ovvero per le società controllate direttamente o indirettamente dalle società “primo livello”.
Il legislatore aveva individuato soltanto le società direttamente controllate, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n° 1 del c.c., dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni, ossia le società nelle quali “un’altra società [in questo caso un ente locale] dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria” al fine di evitare ambiguità o interpretazioni varie in merito all'individuazione dell’assoggettamento (o meno) al nuovo regime, con conseguente applicazione di sanzioni in caso di errori.
La formulazione della norma comportava la conseguente esclusione dallo split payment delle società che pur essendo a maggioranza pubblica (per effetto della sommatoria delle partecipazioni pubbliche) non erano sottoposte al controllo di un singolo ente, nel senso che quest’ultimo non disponeva della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria .Alla luce di tali distinzioni, non rilevava il fenomeno del c.d. controllo congiunto, né quello delle società in house , se non vi era un socio che disponeva della maggioranza dei voti in assemblea.
•ARTICOLO 17 TER POST D.L. 148/2017
Con il nuovo decreto legge il campo applicativo dell'articolo 17 ter viene ampliato ad altri soggetti, in quanto il comma 1 bis viene riformulato come di seguito riportato :
“Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per...