Fra “aperture” e “chiusure” la “riduzione della spesa” del personale delle Società in controllo pubblico e' un obiettivo ancora da conseguire. Il nuovo contributo della corte dei conti liguria dell'8 settembre 2017 n. 80.
La Corte dei Conti Liguria è favorevole ad una interpretazione del comma 5 dell'articolo 19 del...
Fra “aperture” e “chiusure” la “riduzione della spesa” del personale delle Società in controllo pubblico e' un obiettivo ancora da conseguire. Il nuovo contributo della corte dei conti liguria dell'8 settembre 2017 n. 80.
04 Ottobre 2017
La Corte dei Conti Liguria è favorevole ad una interpretazione del comma 5 dell'articolo 19 del TUSP che consenta una maggiore elasticità nelle politiche concernenti la gestione del personale e del contenimento della spesa, ma al contempo interpreta con rigore l'onere dell'ente locale di fissare obiettivi alle proprie società controllate anche in termini di contenimento delle spese, responsabilizzando l'ente stesso a costruire obiettivi reali e raggiungibili e successivamente a verificarne la realizzazione.
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*LA PRECEDENTE DISCIPLINA DELL'ARTICOLO 18 COMMA 2 DBIS DEL D.L.112/2008.
Com'è noto la disciplina in materia di contenimento della spesa di personale che precede l'articolo 19 del TUSP è l'articolo 18 comma 2 bis del d.l.112/20081.
Sull'interpretazione di questo articolo, come afferma la Corte dei Conti Liguria nel parere n.80/2017, si sono formati due orientamenti.
La prima tesi (estensiva) che troviamo espressa anche nel parere della Corte dei Conti Toscana (sez regionale di controllo n.1 del 7.1.2015) prevedeva che l'ente controllante con il proprio atto di indirizzo doveva dettare specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale ,tenendo in debito conto del settore di operatività in cui operava la società sottoposta a controllo. La Corte affermava, pertanto, che l’articolo 18 comma 2 bis nell’introdurre il principio di riduzione dei costi del personale “ ne esplicita in via generale le modalità, definendo gli elementi significativi da prendere in considerazione, ferma restando l’autonomia dell’ente nel dettagliarli con proprio atto di indirizzo. Segnatamente, la disposizione indica la necessità, da un lato, di contenere gli oneri contrattuali, verosimilmente riducendo l’incidenza di voci accessorie, straordinarie e variabili relative ai rapporti già in essere, e, dall’altro lato, di porre un freno alle nuove assunzioni.”
La Corte affermava, pertanto, che con il contenimento degli oneri e la limitazione alle nuove assunzione veniva alla fine perseguito anche l’obiettivo della riduzione dei costi.
La Corte metteva, tuttavia, in rilievo “la facoltà per l’ente di prendere in considerazione anche il “settore di operatività” delle varie società, introducendo così un ulteriore criterio discrezionale su cui l’ente locale è posto in grado di articolare il suo autonomo atto di indirizzo”.La Corte proseguiva affermando che “se è vero , infatti, che il principio guida che l’ente deve perseguire è quello della “riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni”, nondimeno risulta comunque necessario valutare anche l’ambito di operatività in cui le singole società esplicano la propria attività, in modo da non compromettere il corretto svolgimento dei servizi ad esse affidati.
In tale ottica, il Comune, nell’autonomia da esercitare mediante i propri atti di indirizzo, ha il potere-dovere di contemperare l’esigenza di contenimento della spesa con l’erogazione di prestazioni comunque soddisfacenti per la collettività. Pertanto, le modalità pratiche di realizzazione dei menzionati vincoli legislativi rientrano nella discrezionalità amministrativa del comune che, in qualità di socio dell’organismo affidatario in house, dovrà vagliare e percorrere impostazioni coerenti con le prescrizioni finalistiche della legge, nel rispetto degli ordinari criteri di efficienza ed economicità del servizio”.
Il suddetto orientamento prevedeva, pertanto,che le società potessero assumere personale , con aumento della spesa , qualora il settore in cui operavano avesse richiesto un aumento o una diversificazione dell'attività.
La seconda tesi ( restrittiva) sosteneva che l'inciso della norma “ tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”non era sufficiente a sottrarre le società partecipate dai vincoli di spesa a cui erano sottoposti gli enti controllanti.
*LA NUOVA DISCIPLINA DELLA LIMITAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DEL TUSP
Tesi A (estensiva).Secondo il sopracitato parere della Corte dei Conti Liguria, n.80/2017, la nuova norma- articolo 19 del TUSP -in materia di contenimento della spesa del personale delle società controllate che prevede che “Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”,pur non contenendo alcun riferimento al settore di operatività in cui la società opera,non farebbe propendere per la tesi più restrittiva in ordine ai divieti e alle limitazioni alle assunzioni di personale.
La Corte fonda la propria tesi analizzando le società in house, che devono svolgere almeno l'80% dell'attività in favore degli enti pubblici soci, che affidano i servizi e l'ulteriore 20% a favore di terzi a condizione che “la produzione ulteriore permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale”.Il richiamo ai suddetti concetti,ritiene la Corte,presuppone una logica efficientistica tipica di qualsiasi attività imprenditoriale e ciò si deve necessariamente tradurre in una maggiore elasticità assunzionale per le società in house.
La Corte afferma, inoltre, che la maggiore elasticità assunzionale non deve essere riferita esclusivamente alla produzione che eccede l'80% di quella destinata ai soci, ma deve riguardare anche l'attività svolta per i soci stessi. Una modica del contratto di servizio con un ampliamento delle attività affidate dai soci può, infatti, “giustificare variazioni nella pianta organica della società affidataria della fornitura di beni e servizi”.
“In altri termni ,la necessità di aumentare l'attività prodotta, in favore degli enti pubblici o terzi, con contestuale aumento del fatturato e dei servizi prodotti , il conseguimento di economie di scala e l'efficientamento del servizio, giustifica un'interpretazione della norma che consenta maggiore elasticità nelle politiche concernenti la gestione del personale e del contenimento della spesa”
Tesi B (restrittiva).La Corte dei Conti Abruzzo