I provvedimenti di contenimento della spesa del personale ex articolo 19 del t.u. sulle societa' partecipate ( d.lgs. 175/2016) e il parere della corte dei conti abruzzo n.252 /par del 21 dicembre 2016.
L‘articolo 19 del TU sembra nella sua formulazione consentire un approccio più discrezionale...
I provvedimenti di contenimento della spesa del personale ex articolo 19 del t.u. sulle societa' partecipate ( d.lgs. 175/2016) e il parere della corte dei conti abruzzo n.252 /par del 21 dicembre 2016.
10 Gennaio 2017
L‘articolo 19 del TU sembra nella sua formulazione consentire un approccio più discrezionale sulle politiche del personale, rispetto alla formulazione dell‘articolo 18 comma 2 bis del Dl 112/2008, prevedendo che le amministrazioni controllanti possono fornire direttive in materia di limitazione delle assunzioni e dei costi, coerenti al contratto di servizio stipulato.Le Amministrazioni potranno imporre, anche in funzione delle attività erogate agli utenti dalle società, mutabili nel tempo, determinati comportamenti ad una società e differenti per un‘altra società. Il recente parere della Corte dei Conti Abruzzo è, però, di segno opposto ritenendo che gli articoli 19 e 25 del nuovo TU “precludono agli enti locali, in sede di adozione degli atti di indirizzo, di derogare all‘obbligo di contenimento delle assunzioni di personale nelle società partecipate nel caso in cui le stesse siano tenute a svolgere nuovi ed ulteriori servizi”.
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Ai sensi dell‘articolo 19 comma 5 del T.U. ( D.Lgs 175/2016) “Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle societa‘ controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all‘articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”.Ai sensi del successivo comma comma 6 1del T.U. le società a controllo pubblico, «garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi (…) tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello»
In apparenza l‘articolo 19 sembra replicare l‘articolo 18, comma 2-bis,2 del Dl 112/2008, ma è evidente una differenza sostanziale. Intanto si parla più genericamente delle spese di funzionamento , comprese naturalmente anche le spese per il personale sulle quali si può incidere “anche” con il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale ed, inoltre, sparisce l‘assunto secondo cui i soggetti strumentali della Pa «si attengono al principio di riduzione dei costi del personale», con la conseguenza che per le società partecipate si attenua il rigore e aumenta la discrezionalità degli enti soci nel porre limiti alle spese di personale.
Si ritiene, pertanto, che l‘articolo 19 consenta un approccio più discrezionale per le amministrazioni controllanti che possono fornire direttive in materia di limitazione delle assunzioni e dei costi , coerenti al contratto di servizio stipulato e, pertanto, potranno imporre, anche in funzione delle attività erogate agli utenti dalle società, mutabili nel tempo, determinati comportamenti ad una società e differenti per un‘altra società.
In passato anche la Corte dei Conti Toscana ( sez regionale di controllo n.1 del 7.1.2015) già affermava che l’articolo 18 comma 2 bis nell’introdurre il principio di riduzione dei costi del personale “ ne esplicita in via generale le modalità, definendo gli elementi significativi da prendere in considerazione, ferma restando l’autonomia dell’ente nel dettagliarli con proprio atto di indirizzo.Segnatamente, la disposizione indica la necessità, da un lato, di contenere gli oneri contrattuali, verosimilmente riducendo l’incidenza di voci accessorie, straordinarie e variabili relative ai rapporti già in essere, e, dall’altro lato, di porre un freno alle nuove assunzioni.”
La Corte affermava, pertanto, che con il contenimento degli oneri e la limitazione alle nuove assunzione veniva alla fine perseguito anche l’obiettivo della riduzione dei costi.
La Corte metteva in rilievo anche un altro aspetto importante e cioè “la facoltà per l’ente di prendere in considerazione anche il “settore di operatività” delle varie società, introducendo così un ulteriore criterio discrezionale su cui l’ente locale è posto in grado di articolare il suo autonomo atto di indirizzo”.
La Corte proseguiva affermando che “se è vero , infatti, che il principio guida che l’ente deve perseguire è quello della “riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni”, nondimeno risulta comunque necessario valutare anche l’ambito di operatività in cui le singole società esplicano la propria attività, in modo da non compromettere il corretto svolgimento dei servizi ad esse affidati.
In tale ottica, il Comune, nell’autonomia da esercitare mediante i propri atti di indirizzo, ha il potere-dovere di contemperare l’esigenza di contenimento della spesa con l’erogazione di prestazioni comunque soddisfacenti per la collettività. Pertanto, le modalità pratiche di realizzazione dei menzionati vincoli legislativi rientrano nella discrezionalità amministrativa del comune che, in qualità di socio dell’organismo affidatario in house, dovrà vagliare e percorrere impostazioni coerenti con le prescrizioni finalistiche della legge, nel rispetto degli ordinari criteri di efficienza ed economicità del servizio”.
La Corte dei Conti Abruzzo (nel recente parere n. 252 del 21 dicembre 2016) nel rendere il parere al Comune di Città Sant‘ Angelo, che prima di far avviare le procedure di reclutamento della propria società controllata chiedeva parere alla suddetta Corte, circa la legittimità della possibilità di derogare all‘obbligo di contenimento delle assunzioni di personale nelle partecipate, ai sensi dell‘articolo 19 del T.U. ( D.Lgs.175/2016),riprende il suddetto parere della Corte dei Conti Toscana, ma anche la deliberazione della sezione regionale di controllo della Liguria n.55 del 9 ottobre 2014 di orientamento opposto, che prevede che “ ..non...