Il decreto legislativo 175 del 2016 a confronto con il nuovo schema di decreto che introduce alcune integrazioni e modifiche al vigente testoa cura della Dott.ssa Paola Pierini
Si propone una sintesi delle modifiche proposte al Decreto legislativo vigente 175/2016 ,dallo...
Il decreto legislativo 175 del 2016 a confronto con il nuovo schema di decreto che introduce alcune integrazioni e modifiche al vigente testoa cura della Dott.ssa Paola Pierini
29 Marzo 2017
Si propone una sintesi delle modifiche proposte al Decreto legislativo vigente 175/2016 ,dallo schema di decreto adottato dal Consilgio dei Ministri il 17 febbraio , i rilievi a seguito del parere del del Consiglio di Stato , nonche‘ le ulteriori Intese raggiunte in sede di Conferenza Unificata lo scorso 16 marzo.
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La sentenza n.251 del 2016 della Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale la legge Madia perché su alcuni decreti,come quello specificatamente sulla società partecipate, non prevedeva l’ “intesa” con le Regioni, ma soltanto il loro “parere”.
Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio u.s., in via preliminare, è stato adottato uno schema di decreto recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
Il Consiglio di Stato- Commissione Speciale ha reso il proprio parere n. 638 del 14 marzo 2017 sullo schema del decreto corretivo e afferma che il decreto correttivo non dovrebbe limitarsi ad attuare la sentenza della Corte costituzionale, ma anche introdurre tutte le modifiche necessarie per risolvere incertezze. Il parere, pertanto, fornisce indicazioni non soltanto sulle norme del correttivo ma anche sulle norme del testo unico che non vengono modificate dallo schema ma che richiederebbero una modifica.
Tra le criticità il Consiglio, segnala:
- il potere attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri di escludere singole società dall‘applicazione della riforma, con semplice provvedimento amministrativo;
- l‘estensione di tale potere derogatorio anche ai Presidenti delle Regioni, con la conseguenza di derogare con proprio provvedimento ad una disciplina statale generale propria dell‘ordinamento civile;
- incertezza sul riparto tra giudice civile e giudice contabile in merito alla responsabilità degli amministratori delle società partecipate;
- l‘esigenza di rendere effettivo il principio di "fallibilità" delle società pubbliche , raccordandone la disciplina con la norma del t.u. che impone alle amministrazioni locali partecipanti di accntonare nel bilancio un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato delle società in house, misura che “negherebbe in radice la possibilità per le società in house di fallire” e che potrebbe risolversi anche in un indebito aiuto di Stato;
- necessità di pervenire ad una riunificazione della disciplina in tema di enti in house (oggi collocata, con qualche difformità, sia nel t.u. sulle società partecipate sia nel codice dei contratti pubblici) e di chiarirne alcuni aspetti, tra cui la modalità di scelta del socio privato;
- l’opportunità di specificare l’applicabilità del codice dei contratti pubblici anche agli acquisti di beni e servizi da parte delle società pubbliche;
- necessità di aumentare i poteri di intervento del Ministero e delle Regioni contro le elusioni dalla riforma, nonché data la notevole rilevanza della fase transitoria di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche attuali entro il 30 giugno 2017. il Consiglio di Stato sottolinea “la grande rilevanza di queste disposizioni per l’effettivo successo dell’intera riforma”, per le quali “andrebbe ulteriormente rafforzata, con particolare riferimento all’operazione in questione, la funzione di controllo e monitoraggio”.
Nella seduta della Conferenza Unificata dello scorso 16 marzo è stata raggiunta l’Intesa che il Governo si è impegnato a recepire nell’approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri del nuovo decreto correttivo del D.Lgs 175/2016.
Fra le prinicipali modifiche si segnala:
- (articolo 4) il potere del Presidente della Regione, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, di deliberare l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni dell‘articcolo 4 di singole società a partecipazione regionale, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta...