IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO E STRAORDINARIO (ALLA LUCE DEL RECENTE CONTRIBUTO DELLA CORTE DEI CONTI LOMBARDIA N. 21 DEL 9.2.2017/VSG) a cura della Dott.ssa Paola Pierini
Gli articoli 20 e 24 del TU ripropongono in parte il disposto dei commi 611 e 612 della Legge...
IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO E STRAORDINARIO (ALLA LUCE DEL RECENTE CONTRIBUTO DELLA CORTE DEI CONTI LOMBARDIA N. 21 DEL 9.2.2017/VSG) a cura della Dott.ssa Paola Pierini
01 Marzo 2017
Gli articoli 20 e 24 del TU ripropongono in parte il disposto dei commi 611 e 612 della Legge 190/2015 ( legge di stabilità 2015) prevedendo : a) piano ordinario annuale entro 31 dicembre; b) piano straordinario,da redigere una sola volta, originariamente entro 6 mesi dall‘approvazione del decreto,ora con l‘emanando decreto sulle partecipate, entro il 30 giugno 2017.In particolare il piano straordinario “ impone all‘Amministrazione di adottare un nuovo piano, ove ci sia un mutamento della situazione di fatto rispetto a quella presente al momento dell‘adozione del precedente Piano o la necessità di compiere una nuova valutazione e può costituire un utile strumento per proseguire lungo il percorso di un più efficace controllo, volto ad un contenimento dei costi di funzionamento e ad una maggiore efficienza della gestione, delle diverse e complesse strutture”( Corte dei Conti Lombardia n.21 del 9.2.2017).
________________________________________________________________________________
1. Redazione analisi assetto complessivo delle società ed eventuale piano di razionalizzazione (Art.20 T.U.)
L‘articolo 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica riprende i commi 611 e 612 [1] della legge di stabilità 2015 e prevede la redazione annuale del piano di razionalizzazione o meglio prevede un‘analisi dell‘assetto complessivo delle società, sia quelle detenute direttamente che quelle indirette, e solo se ricorrono i requisiti di cui al comma 2 del suddetto articolo 20 verrà redatto il cosiddetto piano di riassetto per la loro razionalizzazione. I requisiti la cui presenza fa scattare il piano di razionalizzazione sono i seguenti:
1) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all‘articolo 4:
a) produzione di un servizio di interesse generale;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 172 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; (La società pubblica di progetto);
c) realizzazione e gestione di un’opera ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale in regime di partenariato con un imprenditore privato, selezionato con le modalità di cui all’articolo7, comma 5, del presente decreto, in funzione dell’affidamento dell’opera o del servizio;
d)autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e)servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all‘articolo 3, comma 1 lett.a) del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 50/2016.
Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
2) società che siano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3) società che svolgano attività analoghe o similari a quelle di altre società partecipate dalla stessa Amministrazione o dai suoi enti strumentali;
4) società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000;
5) società che abbiano prodotto un risultato economico negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento ;
7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all‘articolo 4.
2. Periodicità dei provvedimenti di analisi e piani di riassetto (Art.20 comma 4)
La cadenza dell‘analisi così come dell‘eventuale piano di razionalizzazione,corredato da un‘apposita relazione tecnica,nell‘ipotesi in cui venga redatto per la presenza di uno o più dei requisiti sopra esposti , è annuale e precisamente entro il termine del 31 dicembre.
In pratica l‘analisi si sostanzia nella relazione tecnica che se positiva, nel senso che sussistono i requisiti di cui al comma 2 dell‘articolo 20, sopra esposto, accompagna il piano di razionalizzazione, che dovrà essere necessariamente redatto, mentre se dall‘analisi non si evince la sussistenza dei suddetti requisiti verrà redatta la sola relazione tecnica a cui non non potrà seguire la redazione del piano di razionalizzazione.
La norma afferma che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell‘articolo 20 vanno trasmessi:
-alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio dell‘attuazione del decreto sulle partecipate;
- alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente.
Ora tenuto conto che la disposizione normativa parla genericamente di provvedimenti e che i provvedimenti sono due: analisi dell‘assetto complessivo delle società ed eventuale piano di razionalizzazione, si ritiene che entrambi vanno trasmessi con le modalità sopra illustrate sia nel caso che si provveda alla sola analisi dell‘assetto delle società (senza il piano di razionalizzazione), sia nel caso in cui all‘analisi segua il piano di razionalizzazione , nel qual caso verrà trasmesso quest‘ultimo corredato dalla relazione tecnica.
3. Monitoraggio piano di razionalizzazione ed applicazione sanzioni
Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato adottato il piano di razionalizzazione, l’Amministrazione pubblica dovrà dare conto di quanto realizzato, approvando una specifica relazione, che dovrà essere trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e alla struttura che sarà creata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
E’ prevista al comma 7 dell‘articolo 20 l’applicazione di sanzioni ,in caso mancata adozione della relazione e comunque di tutti i provvedimenti previsti nei commi da 1 a 4 dell‘articolo 20 :“ La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti"
4. Cancellazione d‘ufficio dal registro delle imprese (Art.20 comma 9).
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d‘ufficio dal registro delle imprese le societa‘ a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d‘esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione.
Prima di procedere alla cancellazione,tuttvia,il conservatore comunica l‘avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell‘attivita‘, corredata dell‘atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie.
In caso di regolare presentazione della domanda, non si da‘ seguito al procedimento di cancellazione.
5. Revisione straordinaria delle partecipazioni ( Art.24)
Il decreto prevede all‘articolo 25 che entro sei mesi dall‘entrata in vigore del decreto,che sarebe dovuto esser il 23 marzo p.v., ma pare prorogato, dall‘emanando decreto sulle parteciapte, al 30 giugno, ciascuna amministrazione effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dirette ed indirette , individuando quelle che devono essere alienate entro 1 anno. L‘articolo non si differenzia molto dall‘articolo 20 se non per il titolo della rubrica titolata “revisione straordinaria delle partecipazioni”e come tale da effettuare una tantum entro il termine prestabilito.Stranamente la norma non prevede una rendicontazione sugli esiti della revisione straordinaria.
Ai fini della verifica straordinaria vengono presi in considerazione i seguenti requisiti, ovvero sono oggetto di revisione straordinaria le seguenti società:
- quelle non riconducibili alle categoria descritte nel sopra citato articolo 4;
- quelle che non hanno i requisiti di cui al comma 1 dell‘articolo 5, ovvero laddove vi è la mancanza della motivazione in merito:a) al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4;b) le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta sia sul piano della convenienza economica che su quello della sostenibilità finanziaria;c) la possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate; d)la possibilità della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;e)la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
- quelle che non hanno i requisiti di cui al...