L'articolo 4 del t.u. (d.lgs.175/2016) sulle societa' a partecipazione pubblica : servizi di interesse generale e i primi pronunciamenti del consiglio di stato, sez.v n.5193 del 9.12.2016 e della corte dei conti lombardia par 398/2016.
In base alla pronuncia del Consiglio di Stato ( n.5193/2016) il venir meno, successivamente alla...
L'articolo 4 del t.u. (d.lgs.175/2016) sulle societa' a partecipazione pubblica : servizi di interesse generale e i primi pronunciamenti del consiglio di stato, sez.v n.5193 del 9.12.2016 e della corte dei conti lombardia par 398/2016.
19 Gennaio 2017
In base alla pronuncia del Consiglio di Stato ( n.5193/2016) il venir meno, successivamente alla costituzione della società, del requisito dell'economicità della gestione, fa venir meno il perseguimento delle finalità istituzionali e conseguentemente determina l'impossibilità per il socio pubblico di detenere legittimamente la società per la gestione del servizio pubblico, che viene ricondotto all'interno della più vasta categoria dei servizi di interesse generale.La Corte dei Conti Lombardia ( Par 398/2016) và oltre alla valutazione delle finalità istituzionali dell'ente e afferma che, se la partecipazione societaria dell'amministrazione è minoritaria e non vi sono altri soci pubblici, che nel complesso garantiscono il controllo della società, il servizio reso dalla società non è da ritenere servizio di interesse generale.
L'articolo 4 del T.U. sulle partecipate “ Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche” afferma che non è ammessa la partecipazione ad una società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica e indica una serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica. Il comma 2 del suddetto articolo elenca le attività che le società possono svolgere, ma non entra nel dettaglio dei singoli servizi che i Comuni possono svolgere direttamente o per il tramite delle società a controllo pubblico, come prevedeva espressamente il R.D.2578 del 1925.
L'articolo 4 comma 2 elenca le attività ammissibili e nella prima tipologia, oggetto di esame del presente articolo, alla lettera a) si prevede la produzione di servizi di interesse generale.
L'articolo 2 comma 1 lett.h) definisce i servizi di interesse generale come “le attivita' di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita' fisica ed economica, continuita', non discriminazione, qualita' e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”
La tipologia dei servizi di interesse generale è mutuata dal diritto comunitario e riguarda una categoria più ampia dei cosiddetti servizi pubblici locali di rilevanza economica, spesso richiamati nella precedente disciplina legislativa nazionale.
Con servizio di interesse generale in base alla giurisprudenza comunitaria s' intende:
- un servizio reso mediante un'attività economica , intesa in senso ampio come qualsiasi attività che che consiste nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato;
- un servizio che fornisce prestazioni considerate necessarie , ovvero dirette a realizzare anche...