L'esternalizzazione di un servizio da parte dell'ente locale:l'ambito di estensione dell'istituto e gli effetti sulla spesa del personale.
L‘ambito di estensione dell‘istituto dell‘ esternalizzazione, secondo il parere...
L'esternalizzazione di un servizio da parte dell'ente locale:l'ambito di estensione dell'istituto e gli effetti sulla spesa del personale.
01 Giugno 2017
L‘ambito di estensione dell‘istituto dell‘ esternalizzazione, secondo il parere della Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia, Deliberazione 9 marzo 2017, n. 4, può riguardare tutti i cosiddetti servizi pubblici di rilevanza economica, rimanendo però escluse da tali fattispecie le funzioni pubbliche essenziali che il Comune deve svolgere direttamente, non potendo essere appaltate a soggetti esterni, in quanto si tratta di funzioni strettamente connaturate al soggetto pubblico che ne è titolare. Con riferimento agli effetti sulla spesa del personale, un recente parere della Corte dei Conti Lombardia n. 143 del 10 maggio 2017 ribadisce che l‘ente locale in caso di esternalizzazione di un servizio deve perseguire al proprio interno una contrazione della spesa di personale in relazione ad attività non più svolte all‘interno . In sostanza la condizione per poter esternalizzare è quella di ottenereconseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.
________________________________________________________________________________
PREMESSA
L‘ente locale può esternalizzare funzioni amministrative, espressione della posizione di supremazia delle pubbliche amministrazioni e servizi pubblici a contenuto economico o sociale, nell‘espletamento dei quali lo Stato e gli altri enti pubblici operano, sostanzialmente, jure privatorum. Le norme vigenti prevedono l’esistenza di diverse modalità di collaborazione dei privati allo svolgimento sia di funzioni amministrative che di servizi pubblici, fra i più rilevanti la concessione, il contratto di appalto, la convenzione e il contratto d‘opera intellettuale.
Il fenomeno dell‘esternalizzazione dovrebbe comportare in capo ai soggetti della pubblica amministrazione l‘esercizio di funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo delle diverse attività. In alcuni casi resta anche la competenza per l‘adozione dei provvedimenti finali dei vari procedimenti. All‘interno delle strutture organizzative dovrebbe assumere maggiore centralità il ruolo dei servizi di staff, o di supporto, rispetto a quello dei servizi di line od operativi. In verità, la realtà degli Enti Locali è ancora lontana da un assetto organizzativo e funzionale di questo tipo. Si registra, infatti, un progressiva riduzione del personale, un incremento dell‘età anagrafica ed una professionalità che non riesce spesso a far fronte alle continue novità legislative ed innovazioni tecnologiche.
AMBITO APPLICATIVO DELL‘ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI
La norma di riferimento per l‘esternalizzazione dei servizi è quella contenuta nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. TUPI), recante norme generali sull‘ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, che all‘art.6-bis detta specifiche disposizioni in materia di misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
In base ad un recente parere della Corte Conti Friuli Venezia Giulia n.4 del 9.3.2017 l‘ambito di estensione dell‘istituto dovrebbe riguardare “ tutti i cosiddetti servizi pubblici di rilevanza economica, rimanendo però escluse da tali fattispecie le funzioni pubbliche essenziali che il Comune deve svolgere direttamente, non potendo essere appaltate a soggetti esterni, in quanto si tratta di funzioni strettamente...