La declinazione dei contenuti del controllo analogo nelle linee guida ( in consultazione ) dell'anac per l'iscrizione nell'elenco delle ammministrazioni aggiudicatrici per gli affidamenti in house.
Ai sensi dell'articolo 192, comma 11 del Codice sui contratti ( D.Lgs.50/2016) presso l'ANAC verrà...
La declinazione dei contenuti del controllo analogo nelle linee guida ( in consultazione ) dell'anac per l'iscrizione nell'elenco delle ammministrazioni aggiudicatrici per gli affidamenti in house.
15 Dicembre 2016
Ai sensi dell'articolo 192, comma 11 del Codice sui contratti ( D.Lgs.50/2016) presso l'ANAC verrà istituito l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5( D.Lgs.50/2016).
L'Anac ha avviato la consultazione sulle Linee guida per l'iscrizione al suddetto elenco previsto dall'articolo 192 del codice dei contratti.
►I contenuti dell'elenco
I contenuti dell'elenco sono i seguenti:
1. Denominazione dell'amministrazione aggiudicatrice e relativi dati
2. Denominazione della società in house nei cui confronti si vogliono operare gli affidamenti diretti e relativi dati ( codice fiscale, sede legale, setore di attività ecc)
3. Indici della presenza del controllo analogo di cui all'articolo 16 del D.Lgs 175/2016
4. Clausola statutaria che impone che più dell'80% del fatturato sia svolto in favore del soggetto controllante e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società .
►I soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione
I soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione saranno:
- le amminsitrazioni che intendono operare affidamenti diretti alle proprie società in house
- le amministrazioni che intendono operare affidamenti diretti in favore di società in house di altre ammistrazioni in virtù dell'in house “a cascata”, “verticale invertito”e “orizzontale”.
► La domanda d'iscrizione
La domanda d'iscrizione, nel caso in cui il controllo sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni, si dice che deve essere unica e riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione.
In tal caso si ipotizza che tutte le amministrazioni diano mandato ad una amministrazione di presentare la domanda , previa condivisione dei contenuti. Si dice , inotre, che a decorrere dalla data di presentazione della domanda le amministrazioni possono operare gli affidamenti diretti all'ente strumentale.Si ritiene che la formulazione sia poco felice, perché si comprende dal successivo paragrafo 5 “avvio del procedimento”delle suddette Linne guida, che, solo all'esito delle verifiche, l'ufficio competente dispone l'iscrizione nell'elenco e quindi conseguentemente solo allora l'iscrizione diverrà operativa e legittimerà le amministrazioni a fare gli affidamenti.
Le linee guida riprendono il testo dell'articolo 192 e parlano di affidamenti diretti all'ente strumentale. Come ho già avuto modo di dire in un precedente articolo, credo che qui il legislatore non abbia voluto circoscrivere gli affidamenti in house solo alle società cosiddette “strumentali” , che si ricorda sono quelle che svolgono servizi direttamente per l'amministrazione aggiudicatrice e non per terzi soggetti (cittadini), come avviene nell'ipotesi di affidamento di servizi pubblici. L'articolo 192 nel definire gli affidamenti rinvia all'articolo 5 del Codice e nel parlare della percentuale delle attività che la persona giuridica controllata deve svolgere si esprime dicendo che “ l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante”, senza specificare , però, che i compiti affidati devono riguardare servizi a favore dell'amministrazione aggiudicatrice stessa, quindi se ne desume che i servizi possono essere svolti anche a favore della collettività e, pertanto, il termine strumentale si ritiene sia stato utilizzato in senso atecnico.
►La verifica dei requisiti di cui all'articolo 5 del codice e articolo 4 e 16 del TU in materia di partecipazioni societarie.
Il suddetto paragrafo è il più interessante in quanto entra nel merito dei requisiti che devono sussistere per consentire l'iscrizione della società in house nell'elenco ed in particolare è interessante il grado di dettaglio in cui viene spiegato il controllo analogo.
- Oggetto sociale
L'ufficio che riceve la domanda accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto della società, che la stessa abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'articolo 4 comma 2 lett. a),b),c) e d) del TU in materia di partecipazioni societarie. Se le società possono svolgere una o più attività di quelle elencate nelle lettere sopra elencate , poichè la lettera d) prevede l'autoproduzione di beni e servizi strumentali significa che una società può al contempo svolgere servizi strumentali e servizi di interesse generale a differenza di quanto accadeva con la precedente legislazione.
- Controllo analogo
Ai fini dell'accertamento del controllo analogo l'Autorità accerta la sussistenza in capo all'amministrazione aggiudicatrice di poteri di controllo , di ingerenza superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in disposizioni dell'atto costitutivo,statuto o patti parasociali.
Gli strumenti per prevedere l'etrinsecazione dei poteri del controllo analogo sono quindi lo statuto , l'atto costitutivo e i patti parasociali.
Il controllo analogo deve avere ad oggetto gli organi e gli atti della società e deve riguardare aspetti economici-patrimoniali-finanziari, di qualità...