La disciplina transitoria dei compensi agli Amministratori delle Società Pubbliche tra dubbi e interpretazioni
La disciplina dei compensi degli amministratori delle società pubbliche sembra proprio non avere...
La disciplina transitoria dei compensi agli Amministratori delle Società Pubbliche tra dubbi e interpretazioni
26 Settembre 2017
La disciplina dei compensi degli amministratori delle società pubbliche sembra proprio non avere fine e a tutt'oggi, a oltre 1 anno dell'entrata in vigore del TUSP, che avrebbe dovuto dirimere tutti i dubbi e le stratificazioni legislative su svariati argomenti fra i quali proprio quelli dei compensi , ancora si richiama una disciplina transitoria precedente e non si comprende se si possa applicare solo alle società strumentali o anche a tutte le società in controllo pubblico.
Art.11 commi 2 e 3 :AMMINISTRATORE UNICO /ECCEZIONE CONSIGLIO DI AMMISTRAZIONE 3/5 MEMBRI
Nelle società a controllo pubblico e' rimessa all'assemblea della società stabilire il numero degli amministratori , da tre a cinque membri,invece dell'amministratore unico e non più il decreto del ministero dell’Economia.
L'assemblea dovrà adottare a tal riguardo una deliberazione motivata con riguardo alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi per la scelta di un consiglio di amministrazione di tre o cinque membri , consiglio che rappresenta comunque un'eccezione rispetto alla regola di nominare l'amministratore unico.
La suddetta deliberazione dovrà essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di controllo sulla riforma delle partecipate che sarà istituita nell'ambito del ministero dell’Economia.
Art.11 comma 4 :AMMINISTRATORI E RISPETTO DELLA PARITA' DI GENERE DA COMPUTARE NEL NUMERO COMPLESSIVO DELLE NOMINE O DESIGNAZIONE EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ANNO.
L'articolo 11 accorda la preferenza per l'amministratore unico , ma per non vanificare la portata del DPR 251/2012, concernente appunto la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. , nel comma 4 statuisce che: «Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno».
In pratica se un ente locale ha solo amministratori unici in ogni caso deve garantire il rispetto della parità di accesso almeno nella misura di un terzo da computare sul numero complessivo delle nomine annuali. Il disposto riguarda solo le nomine dirette non facendo menzione di quelle indirette. Si richiama l'attenzione sul fatto che il Testo Unico prevede la parità di genere solo per gli amministratori e non per gli organi di controllo e inoltre il rinvio dell'articolo 11 comma 4 ai soli criteri stabiliti dalla legge 120/2011 fa si che gli effetti in ordine alla parità di genere sia permanente e non limitata a tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, come previsto dall'articolo 3 comma 2 del DPR 251/2012.
Art.11 comma 6 e 7 :COMPENSI e NORMA TRANSITORIA.NIENTE COMPENSI AL VICE PRESIDENTE E DIVIETO DI TRATTAMENTI DI FINE MANDATO.
In mancanza del decreto attuativo del ministero dell'economia e delle finanze si continua ad applicare transitoriamente ( ed è già passato un anno) l'articolo 4 comma 41 del D.L. 95/2012, ome previsto dall'articolo 11 comma 7 del T.U.
In virtù della suddetta disposizione dell'articolo 4 del DL 95/2012 , “a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società , ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento di quello complessivamente sostenuto nell’anno 2013”.
E' evidente che il rinvio operato dal TUSP alla sola seconda parte del comma 4 fa sorgere non pochi dubbi: Tesi A) Secondo un'interpretazione strettamente letterale del solo comma 4 senza il rinvio anche al comma 5,la dicitura “tali società” ricomprenderebbe solo quelle strumentali , ovvero quelle che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90per cento dell'intero fatturato. Tesi B)sicuramente non strettamente letterale in quanto si richiama anche il disposto del comma 5 dell'articolo 4 in virtu del quale si ritiene che la disposizione del comma 4, secondo periodo, sia applicabile anche a tutte le altre società totalmente pubbliche, ivi comprese quelle che gestiscono servizi pubblici locali a prescindere dal fatto che abbiano un fatturato superiore al 90% a favore delle amministrazioni pubbliche. In tal senso si è pronunciata incidentalmente la Corte dei Conti Lombardia nel parere n.1/ 2015 in cui dice espressamente che il vincolo del non superamento del’80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013 si applica alle società strumentali ed il “medesimo vincolo è stabilito nel comma 5 con riferimento alle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta”.1 Infine si ipotizza un terza tesi C), che sento di poter condividere , secondo la quale il rinvio operato alla disposizione del comma 2 sola seconda parte,in cui non c'è la connotazione della tipologia della società , deve ritenersi un rinvio neutro alle sole disposizioni del...