La trasparenza per le societa' partecipate: il decreto legislativo n.33/2013 e il t.u. (d.lgs.175/2016) sulle societa' a partecipazione pubblica: il nuovo regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio. a cura della Dott.ssa Paola Pierini
Una breve analisi di tutti gli obblighi di pubblicazione a carico degli enti locali soci in...
La trasparenza per le societa' partecipate: il decreto legislativo n.33/2013 e il t.u. (d.lgs.175/2016) sulle societa' a partecipazione pubblica: il nuovo regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio. a cura della Dott.ssa Paola Pierini
07 Dicembre 2016
Una breve analisi di tutti gli obblighi di pubblicazione a carico degli enti locali soci in società a partecipazione pubblica previsti dal Decreto Legislativo 33/2013 e dal T.U. sulle società a partecipazione pubblica e delle correlate sanzioni.
Gli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n.33/2013.
● Ambito soggettivo di applicazione
Il decreto legislativo n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97 del 2016, all‘articolo 2bis definisce l‘ambito applicativo della legge prevedendo che la disciplina sulla trasparenza, in quanto compatibile si applica:
- alle società in controllo pubblico, come definite dal T.U. sulle partecipate, ( escluse le società quotate) (comma 2);
- alle società in partecipazione pubblica ( come definite dal T.U. sulle partecipate),alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato con bilancio superiore alle cinquecentomila euro, che esercitano finzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
● Articolo 9 bis
L‘articolo 9 bis impone alle pubbliche amministrazioni, titolari di banche dati, di pubblicare quei dati, che devono essere pubblicati, ai sensi del Decreto Trasparenza, con i requisiti previsti dall‘articolo 6, il quale garantisce la qualità delle informazioni in termini di integrità, aggiornamento, completezza , semplicità di consultazione , facile accessibilità e comprensibilità, ogniqualvolta il rispetto dei suddetti principi sia compatibile con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati medesimi.
Il suddetto articolo afferma che le società, come identificate dai suddetti soggetti tenuti alla pubblicazione dei dati, ai sensi del “Decreto trasparenza”, adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto,mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.
In pratica i Comuni assolvono agli obblighi di pubblicazione, previsti dal “Decreto sulla trasparenza” , per i dati che al contempo vengono comunicati anche ai titolari delle Banche dati, mediante la suddetta comunicazione e con la pubblicazione sul proprio sito del collegamento ipertestuale alla banca dati di riferimento. Viene fatta salva, tuttavia, la possibilità di pubblicare i suddetti dati, come prima, sul proprio sito ( sub-amministrazione trasparente), purché i dati siano identici a quelli comunicati alle banche dati.
La misura introdotta al contempo vuole essere uno snellimento degli adempimenti e un obbligo di verificare la conformità di tutti i dati pubblicati, sia sui siti delle pubbliche amministrazione che nelle banche dati.
● Articolo 22
L‘articolo 22 del D.Lgs 33/2013 prevede gli “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche‘ alle partecipazioni in societa‘ di diritto privato” e, fermo restando il richiamo del contenuto del sopracitato articolo 9 bis, amplia (comma 1 lett.a) l‘obbligo di pubblicazione per gli elenchi degli enti pubblici, in quanto prima si diceva che gli enti dovevano essere istituti,vigilati e finanziati dalla medesima amministrazione, mentre, invece, ora l‘obbligo di pubblicazione sussiste anche se i requisiti siano presenti in maniera disgiunta. Dovrà , pertanto, pubblicare anche l‘ente pubblico istituto e vigilato dall‘amministrazione anche se questo non viene finanziato e viceversa dovrà essere pubblicato l‘ente non vigilato dall‘amministrazione , ma che comunque dalla stessa viene finanziato.
Come già avuto modo di scrivere su questa stessa rivista elettronica all‘articolo 22 al comma 1 è stata aggiunta la lettera d) bis che prevede una serie di pubblicazioni nuove che riguardano:
- i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica;
- acquisto di partecipazioni in società già costituite;
- gestione delle partecipazioni pubbliche;
- alienazione di partecipazioni sociali;
- quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati;
- razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell‘articolo 18 della legge 7 agosto 2015 n.124;
L‘elencazione è facilmente comprensibile e finalizzata a rendere trasparenti e accessibili i principali provvedimenti che riguardano le partecipazioni societarie. L‘unica pubblicazione che riveste una certa genericità e come tale soggetta a interpretazione è quella relativa alla “gestione delle partecipazioni pubbliche”.Nel dubbio vista la genericità della suddetta formulazione si ritiene opportuno pubblicare ogni provvedimento che riguardi la gestione ( aumento capitale , ripiano perdite , trasferimenti di rami d‘azienda , indirizzi in materia di assunzioni ecc) delle partecipate.
Con riferimento alla sanzione per la mancata o incompleta pubblicazione che prevede il divieto di erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell‘amministrazione interessata,si prevede l‘esclusione dal divieto per i pagamenti che le amministrazioni erogano a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) e c).
Di particolare rilievo la novità che si desume dal comma 3 in cui viene abrogato la parte in cui si evinceva l‘obbligo per le società di pubblicare sui propri siti i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.