Le realizzazioni di lavori da parte di Società pubbliche
I lavori che possono essere svolti direttamente dalla società mista sono solo quelli previsti in...
Le realizzazioni di lavori da parte di Società pubbliche
18 Ottobre 2017
I lavori che possono essere svolti direttamente dalla società mista sono solo quelli previsti in sede di gara pubblica per la scelta del socio privato e contestuale affidamento dell’opera o del servizio- ex articolo 17 comma 6 lett.. c): “la realizzazione (diretta) dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo”.Qualora l’opera o il servizio siano realizzati direttamente dalla società partecipata per oltre il 70% del relativo importo, la restante parte dell’opera o del servizio potrà essere realizzata anche da altri soggetti a seguito di affidamento da parte della società mista, senza che questa debba ricorrere per il predetto affidamento a procedure di evidenza pubblica L’art. 17, comma 6, del D. Lgs.175/2016 esclude l'applicazione in presenza di quattro requisiti del codice dei contratti pur prevedendo il rispetto di principi di evidenza pubblica.
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Premesse
Preliminarmente per cercare di fare un po' di chiarezza sulle norme da applicare si elencano a quali tipologie di “società pubbliche” si applica il codice dei contratti :
1)Società con capitale pubblico anche non maggioritario che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno per oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere o produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza.
L'articolo 17 del Tusp comma 6 prevede “Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo”
Analogamente la predetta disposizione viene ripresa anche dal Codice dei contratti (D.Lgs.50/2016),che all'articolo 1 comma 3 secondo periodo recita “Alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica”.
In tal caso per la scelta del contraente o del socio avverrà attraverso procedure di pubblicità e selezione pubblica,al di fuori dell’applicazione del codice, come previsto dall'articolo 4 del D.Lgs.50/2016 “ Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi 1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
Per le società miste,che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per realizzare lavori, opere e servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato concorrenziale non si applicano,quindi, le disposizioni del D. Lgs.n.50/2016 limitatamente alla realizzazione del lavoro se:1) il socio è stato scelto con gara 2) il privato ha i requisiti del D. Lgs n.50/2016 relativamente all'attività per cui è stata costituita la società;3)la società realizza direttamente l'opera o il servizio
per più del 70% del relativo importo.
Il primo requisito preso in considerazione dalla Corte dei Conti Umbra riguarda il fatto che la società non deve essere un organismo di diritto pubblico.
L'organismo pubblico è:
-qualsiasi ente, anche in forma societaria, dotato di personalità giuridica (sia pubblica che privata);
-istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;(l’organismo, nelle sue scelte gestionali, appare insensibile alle regole dell’efficienza economica del mercato e potrebbe arrecare effetti distorsivi della concorrenza relativamente all’affidamento di commesse pubbliche, qualora non fosse sottoposto alle regole pubblicistiche e, per ciò che qui interessa, alle regole previste dal codice dei contratti);
-sottoposto ad un influenza pubblica in quanto finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o da altri organismi di diritto pubblica loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi;
-il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri, più della metà dei quali è designata da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.
2) Organismi di diritto pubblico (sono anche SPA)
«organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV:...