OBBLIGHI DEL COMUNE IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEI CONFRONTI DEI PROPRI ORGANISMI PARTECIPATI E CONTROLLATI ( ai sensi del D.Lgs.33/2013 e le Linee Guida approvate co la deliberazione 1134 del 2017).
Di seguito si riassumono gli obblighi dei Comuni nei confronti delle proprie società ed enti...
OBBLIGHI DEL COMUNE IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEI CONFRONTI DEI PROPRI ORGANISMI PARTECIPATI E CONTROLLATI ( ai sensi del D.Lgs.33/2013 e le Linee Guida approvate co la deliberazione 1134 del 2017).
11 Dicembre 2017
Di seguito si riassumono gli obblighi dei Comuni nei confronti delle proprie società ed enti controllati e partecipati in materia di materia dei trasparenza e prevenzione della corruzione. Le suddette amministrazioni dovranno adeguare i propri piani, alla luce dei compiti di vigilanza ed impulso, che gli sono stati attribuiti dal D. Lgs 33/2013 e dalle recenti Linee Guida, approvate con la deliberazione dell'Anac n. 1134 del 2017,entro il prossimo 31 gennaio 2018.
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Gli enti locali controllanti e partecipanti di società ed enti di diritto privato hanno i seguenti obblighi :
1) pubblicità relativamente al complesso di enti controllati o partecipati dalle amministrazioni
◊Pubblicazione degli elenchi.L'Anac afferma che è assolutamente rilevante la ricognizione che le amministrazioni devono fare al fine di adempiere all'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 22 del D.Lgs.33/20131. A tal fine si precisa che le definizioni dei vari organismi direttamente sottoposti alle misure relative alla trasparenza e alla prevenzione seguito della corruzione, presenti nelle Linee Guida sono diverse da quelle presenti nell'articolo 22 del suddetto D.Lgs. 33/2013.Gli obblighi di pubblicazione che ricadono, infatti, sulle amministrazioni sono diversi da quelli ricadenti sui soggetti privati partecipati o controllati. Per le amministrazioni la pubblicazione ha come finalità quella di dare “una conoscenza completa dell'intero sistema di partecipazione”.
◊Oltre agli elenchi con l'indicazione degli enti e società, l'Amministrazione dovrà pubblicare le rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti fra amministrazioni e gli enti.
◊ Per ciascun ente e società sono, altresì,pubblicati i dati relativi:
- alla ragione sociale;
- alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione;
- alla durata dell'impegno;
- all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
- al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo;
- al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;
- ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
-i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo .
◊ sono, inoltre, soggetti a pubblicazione:
- i provvedimenti in materia di costituzione di societa' a partecipazione pubblica;
-acquisto di partecipazioni in societa' gia' costituite;
-gestione delle partecipazioni pubbliche;
-alienazione di partecipazioni sociali;
-quotazione di societa' a controllo pubblico in mercati regolamentati;
-razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;
-provvedimenti con cui le amministrazioni fissano gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale per le proprie società controllate.( articolo 19 del D.Lgs 17572016 TUSP )
2) vigilanza sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e promozione dell'adozione delle misure
In particolare per le società in controllo pubblico e per gli enti di diritto privato in controllo pubblico che sono tenuti all'adozione delle misure e alla nomina del RPCT , il compito delle pubbliche amministrazioni sarà quello dell'impulso e della vigilanza sulla nomina del RPCT e sull'adozione delle misure di prevenzione integrative del “ modello 231”,ove adottato, o delle misure della prevenzione, anche con gli strumenti propri del controllo, ovvero con atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e organizzative. La suddetta attività deve essere prevista ed articolata, con azioni concrete e verificabili, nel PTPCT dell'amministrazione controllante o partecipante.
◊ società in house : le società in house con riferimento agli obblighi di pubblicazione rientrano fra quelle controllate ( art.22 co 1 lett. C) e le amministrazioni sono tenute alla pubblicazione anche se non detengono la partecipazione azionaria, ma sono titolari del controllo angolo, analogamente vale per le amministrazioni che hanno quote di partecipazione minoritaria.
◊società in controllo congiunto , ovvero esercitato congiuntamente da più amministrazioni : in tal caso le amministrazioni, mediante il ricorso ai patti parasociali, devono stipulare apposite intese per definire a chi competa la vigilanza sull'adozione delle misure e sulla noma del RPCT.
◊società' in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro (articolo 2 bis comma 3 del D. Lgs.3372013): le amministrazioni promuovo, anche mediante protocolli di legalità...