Obbligo di redigere il piano di razionalizzazione e in presenza del fatturato sotto soglia per il triennio antecedente , ai sensi dell'articolo 20 comma 2 del d.lgs.175/2016 scatta l' obbligo di adottare le misure adeguate
La Corte dei Conti Lombardia, nel rispondere ai quesiti posti dal Sindaco del Comune di Val Masino...
Obbligo di redigere il piano di razionalizzazione e in presenza del fatturato sotto soglia per il triennio antecedente , ai sensi dell'articolo 20 comma 2 del d.lgs.175/2016 scatta l' obbligo di adottare le misure adeguate
21 Dicembre 2017
La Corte dei Conti Lombardia, nel rispondere ai quesiti posti dal Sindaco del Comune di Val Masino, si attiene all'interpretazione letterale degli articoli 20 e 24 del Decreto legislativo 175/2016 prevedendo, pertanto , l'obbligo della redazione dell'atto ricognitivo senza l'obbligo necessariamente per l’amministrazione pubblica socia all’adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma con l'obbligo dell' esplicitazione formale delle alternative azioni di razionalizzazione prescritte dalla legge, soggette a verifica entro l’anno successivo.
________________________________________________________________________________
La Corte dei Conti Lombardia, nel parere 348 del 2017, afferma preliminarmente che l'articolo 24 impone che il processo di revisione straordinaria “ investa le società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dal precedente art. 4, commi 1, 2 e 3”. Si tratta del requisito della stretta inerenza della partecipazione societaria alla missione istituzionale dell’ente pubblico socio (quale definita dalla legge) e della riconduzione dell’oggetto sociale ad una delle categorie elencate ai commi 2 e 3 del suddetto articolo 4.Si presume, pertanto, che le società che non siano riconducibili alle missioni istituzionali o che non hanno un oggetto riconducibile all'articolo 4 vengano dismesse.
Nel caso preso in esame dalla Corte la società gestisce i servizi farmaceutici. I suddetti servizi sono valutati come “inerenti” (in quanto previsto ex lege art.9 comma 1 della legge n.475 del 1968), in considerazione di ciò la società, pur soggetta ai processi di razionalizzazione straordinaria e periodica, non è tenuta obbligatoriamente ad alienare o sciogliere la società in quanto rientrante fra quelle detenute legittimamente.
La società in esame, tuttavia, integra uno dei requisiti di cui all'articolo 20 comma 2 relativamente al mancato raggiungimento del tetto di fatturato ,pari a un milione di euro medio triennale a partire dal periodo 2017-2019, ridotto a 500 mila euro nel regime transitorio.
In presenza del suddetto requisito le azioni da intraprendere non saranno necessariamente quelle di “soppressione , anche mediante messa in liquidazione o cessione”( iniziative coerenti all'assenza di stretta inerenza alle missioni istituzionali dell'ente locale