Quando scatta l'obbligo di dismissione di società partecipate dagli enti locali A cura della Dott.ssa Paola Pierini
Le disposizioni normative alla luce dell‘interpretazione della corte dei conti (parere Corte...
Quando scatta l'obbligo di dismissione di società partecipate dagli enti locali A cura della Dott.ssa Paola Pierini
28 Novembre 2016
Le disposizioni normative alla luce dell‘interpretazione della corte dei conti (parere Corte dei conti Piemonte n.170 del 2.12.2015) e della recente sentenza del Consiglio di Stato (sez.v n 4688 dell‘11.11.2016).
Ai fini del mantenimento o meno delle proprie partecipazioni, non basta l‘analisi delle finalità perseguibili,affinché siano compatibili ed inerenti con le finalità istituzionali, ma si dovrà valutare anche “l‘entità della partecipazione o dei particolari poteri e diritti” che devono assicurare un‘incidenza determinante dell‘ente locale sul governo della società.Solo l‘incidenza determinante sul governo della società può consentire all‘ente locale di raggiungere le “finalità istituzionali”, diversamente la partecipazione assume le caratteristiche di un investimento con scopo di lucro o peggio ancora un mero sostegno finanziario a un‘attività di impresa.
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L‘articolo 3 comma 27 (Legge Finanziaria 2008), prevedeva che preliminarmente ad ogni decisione in merito alla costituzione di nuove società, ma anche alla sorte di quelli già esistenti , l’ente doveva effettuare le opportune verifiche di compatibilità ed inerenza alle finalità istituzionali.
Il comma 611 lett a) della legge di stabilità 2015,fra i criteri di razionalizzazione per eliminare le partecipazioni non indispensabili,riprendeva in qualche modo il disposto dell’articolo 3 commi 27-28 della L 244/2007 in tema di attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali , ma con alcune differenze:
-la prima era che il disposto dell’articolo 3 comma 27 si applicava solo alle società dirette, mentre il comma 611 riguardava sia le partecipazioni dirette che le indirette,
-la seconda era che il comma 27 definiva il “principio di funzionalizzazione”, vale a dire che le partecipazioni dell’ente dovevano essere coerenti con le finalità istituzionali , mentre il comma 611 prevedeva “l’indispensabilità della partecipazione”che era individuato “sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative (o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione) o, ancora, all’indispensabilità dell’attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento dei fini istituzionali”.
In sintesi il comma 611 ampliava l’ambito applicativo soggettivo della verifica del mantenimento delle partecipazioni anche alle società indirettamente partecipate e, inoltre, sotto il profilo oggettivo non bastava più affermare, come già fatto in occasione nella deliberazione di ricognizione delle proprie partecipazioni, ai sensi dell’articolo 3 commi 27-28, che la società perseguivano finalità coerenti con le finalità istituzionali, ma che era indispensabile, ovvero che l’attività svolta dalla partecipata era indispensabile al conseguimento dei propri fini istituzionali.
La Corte dei Conti Piemonte (n.170 del 2.12.2015) offriva un importante contributo interpretativo circa la valutazione dell‘indispensabilità affermando “ L’indispensabilità richiede una seria analisi in presenza di partecipazioni c.d. polvere:simili partecipazioni, non consentendo un controllo sulla partecipata da parte del socio pubblico, non sembrerebbero coerenti con una valutazione di strategicità della partecipazione, riducendosi al rango di mero investimento in capitale di rischio. La partecipazione minima, specie in materia di pubblici servizi, potrebbe talora spiegarsi con la necessità (spesso prevista dallo stesso Statuto) di aderire al capitale sociale per fruire dei servizi erogati dal soggetto societario. Fuori da tali casi, peraltro, queste partecipazioni non possono giustificarsi neppure nell’ottica della canalizzazione delle risorse pubbliche. A tal fine, infatti, la detenzione di partecipazioni “polvere” non è né necessaria (esistono altri strumenti contrattuali per perseguire analogo risultato) né utile (non consente un’effettiva azione di controllo dall’interno).Ciò posto, è evidente che la prima valutazione che un ente deve compiere è quella attinente la coerenza della partecipazione detenuta: solo dopo aver effettuato questa valutazione l’Ente procederà a verificare l’indispensabilità della partecipazione per il conseguimento di quei fini”
Il comma 27 abrogato dal D.lgs 175/2016 è stato ripreso in parte in maniera identica ed in parte con maggiore dettaglio dall‘art. 4 commi 1 e 2.
Il comma 1 riprende il concetto espresso nel sopracitato articolo 3 comma 27...