REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 24 DEL TUSP ALLA LUCE DELLE LINEE GUIDA DELLA CORTE CONTI (Deliberazione n.19/sezauat /2017/INPR).
Sintesi
Dopo la scadenza del 31 luglio in cui le società a controllo pubblico dovevano conformare...
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 24 DEL TUSP ALLA LUCE DELLE LINEE GUIDA DELLA CORTE CONTI (Deliberazione n.19/sezauat /2017/INPR).
07 Settembre 2017
Sintesi
Dopo la scadenza del 31 luglio in cui le società a controllo pubblico dovevano conformare i propri statuti alle disposizioni normative contenute nel TUSP, eccoci alle prese con una nuova scadenza quella del 30 settembre, data entro la quale le amministrazioni dovranno procedere con la revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 del TUSP. Secondo le indicazioni della Sezione Autonomie della Corte dei Conti si dovrà allegare alla deliberazione consigliare degli enti “un modello standard dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti”.La deliberazione andrà trasmessa alla Corte dei Conti locale -sezioni controlli e le informazioni ivi contenute dovranno essere caricate nell'applicativo Parteciapzioni del Ministero del Tesoro .
1. PREMESSA
L'articolo 25 prevede che entro il 30 settembre p.v. ciascuna amministrazione effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dirette ed indirette , sia per rendere la dichiarazione negativa o per stabilirne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione o per individuare quelle che devono essere alienate entro 1 anno.
L'articolo non si differenzia molto dall'articolo 20 del TUSP se non per il titolo della rubrica titolata “revisione straordinaria delle partecipazioni”e come tale da effettuare una tantum entro il termine prestabilito e rappresenta un aggiornamento del piano già adottato a norma della legge di stabilità 2015.
Ai fini della verifica straordinaria vengono presi in considerazione i seguenti requisiti, ovvero sono oggetto di revisione straordinaria le seguenti società :
- quelle non riconducibili alle categoria descritte nell'articolo 4 del TUSP;
- quelle che non hanno i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 5, ovvero laddove vi è la mancanza della motivazione in merito:a) al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4;b) le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta sia sul piano della convenienza economica che su quello della sostenibilità finanziaria;c) la possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate; d)la possibilità della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;e)la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
In particolare rileva la Corte dei conti nelle linee di indirizzo che “in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché con forme alternative e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di governo d'Ambito.”
- quelle che non hanno i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 5 ,ovvero l’atto deliberativo di cui al comma 1 dell'articolo 5 deve dare atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. L’aiuto di stato è rappresentato da un sovvenzionamento di solito in denaro a favore di un operatore concessionario di pubblici servizi che per ottemperare agli obblighi di pubblico servizio svolge l’attività in condizioni economiche che altro operatore non svolgerebbe in normali condizioni. L'integrazione finanziaria da parte della Pubblica Amministrazione concedente il servizio se è sproporzionata ed eccede le misure necessarie al riequilibrio del conto economico del concessionario, viene qualificato come aiuto di stato illegittimo;
-quelle che ricadono nelle ipotesi di cui all'articolo 20 comma 2 ( società con limiti di fatturato ovvero che non abbiano raggiunto nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro,società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, che svolgono attività analoghe a quelle di altre società ,che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio, che necessitano di azioni di contenimento dei costi o di iniziative di aggregazione)
Le suddette società sono, pertanto, alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20 commi 1 e 2 , ovvero fusione, soppressione, anche mediante messa in liquidazione.
2. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Il provvedimento di revisione deve essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e alla struttura di monitoraggio che sarà creata.
L’adozione di tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione di cui all’art. 1 comma 612 della Legge 190/2014.
A seguito dell'unificazione della rilevazione dei dati sugli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni, le informazioni non più inserite nel sistema Siquel sono acquisite mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro.
La Corte dei Conti, al fine di favorire i suddetti adempimenti dell'ente territoriale, ha unito alle linee guida anche un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti, che dovrà essere allegato alla deliberazione di ricognizione e agevolerà la compilazione dell'applicativo Partecipazioni-sezione revisione straordinaria.
3.QUANDO e COME ADOTTARE IL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA.
Entro il 30 settembre p.v. gli enti territoriali devono adottare il piano di revisione straordinaria di tutte le partecipate dirette ed indirette ( quest'ultime sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una societa' o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima art.2comma 1 lett g del TUSP), possedute alla data di entrata in vigore del TUSP ( 23 settembre 2016).
Ai fini della predisposizione della deliberazione di revisIone è utile ricordare anche il contributo offerto dalla deliberazione della Corte dei Conti Lombardia (n.21/2017) che afferma che l'articolo 24“impone all'Amministrazione di adottare un nuovo piano, ove ci sia un mutamento della situazione di fatto rispetto a quella presente al momento dell'adozione del precedente Piano o la necessità di compiere una nuova valutazione alla luce dei parametri fissati dall'art. 24 del medesimo decreto. Omissis , la Sezione ritiene di dover ribadire che l'art. 24 non individui un "nuovo orizzonte temporale" per la...