Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, per l'anno 2022
requisiti di accesso e le modalita' di ripartizione delle risorse del fondo per l'aggregazione...
Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, per l'anno 2022
Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto 11 ottobre 2022
24 Novembre 2022
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformita' con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti;
Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' altri soggetti che svolgono attivita' di centrale di committenza in possesso degli specifici requisiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede, altresi', che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative;
Visto l'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi del quale nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalita' per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida puo' esprimere proprie osservazioni;
Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del medesimo art. 9;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera n), ai sensi del quale si definiscono «soggetto aggregatore» le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e l'art. 3, comma 1, lettera dddd) ai sensi del quale si definiscono «strumenti di negoziazione» gli strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione: 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza; 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del suddetto codice;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» che, all'art. 13, disciplina le competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 100, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021 recante «Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze», che attribuisce all'Ufficio IX della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, mediante il supporto al coordinamento del Tavolo Tecnico soggetti aggregatori con particolare riguardo alla individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie ai fini della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; la definizione dei criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 9, comma 9 e la predisposizione del relativo decreto ministeriale; la gestione delle risorse del Fondo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne stabilisce i compiti, le attivita' e le modalita' operative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2018, di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, a decorrere dall'anno 2018, le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci» e, in particolare, l'art. 1, comma 2-bis, ai sensi del quale le procedure accentrate di acquisto di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'art. 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2015 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2016 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2017 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2017 e 2018;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 agosto 2019 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2019;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2020 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2020;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 ottobre 2021 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2021;
Viste la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione del 23 luglio 2015, n. 58, come successivamente aggiornata dalla delibera del 10 febbraio 2016, n. 125, dalla delibera del 20 luglio 2016, n. 784, dalla delibera del 17 gennaio 2018, n. 31, dalla delibera del 4 settembre 2019, n. 781 e, da ultimo, dalla delibera del 22 settembre 2021, n. 643 recante «Aggiornamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66» con le quali l'Autorita' ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, nonche' dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;
Viste le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 21 novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015;
Vista la normativa nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonche' la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato che, tra i compiti del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, sono ricompresi, tra l'altro, quelli di supporto tecnico strategico ai programmi di razionalizzazione della spesa dei soggetti aggregatori;
Considerato che, al fine di proseguire nell'attuazione del sistema dei soggetti aggregatori, consentendo lo svolgimento delle attivita' dirette alla realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, occorre individuare, per l'anno 2022, i requisiti di accesso e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, che consentano di supportare l'attivazione degli strumenti di spending review;
Considerato che, anche per l'anno 2022, potrebbero sussistere impatti sulla pianificazione e sullo svolgimento delle procedure di gara dei soggetti dovuti alle misure di straordinaria necessita' e urgenza connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto attiene il Valore iniziative ponderato obiettivo, utilizzato per il calcolo del Risultato della prestazione inerente al requisito «Valore delle Iniziative»;
Ritenuto opportuno, nella assegnazione del Fondo per l'anno 2022, tenere conto delle attivita' effettivamente svolte in qualita' di soggetto aggregatore, dei diversi modelli di aggregazione degli acquisti di beni e servizi adottati dai soggetti aggregatori e del differente perimetro d'azione di ciascun soggetto aggregatore, in coerenza con l'evoluzione del sistema e con gli impatti della situazione emergenziale dovuta all'epidemia da COVID-19, nonche' valorizzare il coordinamento tra i diversi soggetti aggregatori e
l'attivita' di armonizzazione dei rispettivi programmi;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce, per l'anno 2022, i requisiti di accesso e le modalita' di ripartizione delle risorse del fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Fondo»).
2. Le risorse del Fondo sono destinate, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, a finanziare le attivita' svolte dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. Gli organi deputati alla vigilanza e al controllo sul soggetto aggregatore, secondo quanto stabilito dalle disposizioni ad esso applicabili, verificano il corretto utilizzo delle predette risorse.
Art. 2
Requisiti di accesso al Fondo per l'anno 2022
1. Avranno accesso al Fondo nell'anno 2022 i soggetti aggregatori iscritti nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che svolgono attivita' di centralizzazione della domanda ed aggregazione degli acquisti di beni e servizi (soggetti aggregatori), che:
i. abbiano fornito un contributo operativo nelle attivita' propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con particolare riferimento all'analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione, alla trasmissione e tempestivo aggiornamento, mediante l'alimentazione della sezione dedicata ai soggetti aggregatori del portale www.acquistinretepa.it della pianificazione delle iniziative relative alle categorie merceologiche individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, alla partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi di lavoro ed ai sottogruppi operativi istituiti dal Comitato guida, nonche' alle attivita' del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014;
ii. abbiano rispettato le indicazioni del Comitato guida, fornite attraverso apposite linee guida in attuazione dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ovvero abbiano trasmesso al Comitato guida una preventiva comunicazione per motivare specificatamente il mancato rispetto delle predette linee guida, sulla quale il Comitato guida puo' esprimere proprie osservazioni;
iii. soddisfino uno o piu' dei requisiti di seguito indicati:
1) Copertura delle categorie merceologiche: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, iniziative di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura di almeno una delle categorie merceologiche del proprio Perimetro di azione, individuato dalla Tabella 1 dell'allegato B;
2) Valore delle iniziative: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, una o piu' iniziative di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, sulle categorie merceologiche del proprio Perimetro di azione, individuato dalla Tabella 1 dell'allegato B;
3) Realizzazione delle iniziative: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, un numero di iniziative, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, sulle categorie merceologiche del proprio Perimetro di azione, individuato dalla Tabella 1 dell'allegato B;
4) Supporto ad altri soggetti aggregatori: aver fornito supporto mediante l'attivita' di integrazione di un'iniziativa di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive...